Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36908 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36908 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

SARTORI ALESSANDRO

n. il 26.01.1975

avverso la sentenza n. 46/14 della Corte d’appello di Roma del
08.01.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 20 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente al
trattamento sanzionatorio.
L’avv. Roberta Giannini, difensore dell’imputato, si associa alla
richiesta del P.G..

Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. SARTORI Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza, in
epigrafe indicata, della Corte d’appello di Roma che, in parziale riforma della
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale il
16.05.2013, in ordine al delitto di cui all’art. 73, V comma d.P.R. 309/90, ha
rideterminato la pena inflitta in primo grado.
Con un unico motivo si chiede, in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale dell’11.02.2014, che ha fatto rivivere la precedente

annullata la sentenza impugnata con rinvio circa la quantificazione della
pena.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Il ricorso va accolto sia pure con argomentazioni diverse da quelle
sostenute dal ricorrente, in ragione dello ius superveniens di cui al comma 24
ter

1 del D.L. 36/2014 convertito in L. 79/2014 con cui è stato

modificato il comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 attribuendo all’ipotesi ivi
prevista la configurazione di figura autonoma di reato anziché di circostanza
attenuante speciale con la modifica dell’assetto delle pene
3. La nuova formulazione del V comma richiamato riguarda tutti i tipi di
sostanza stupefacente, senza alcuna distinzione tra droghe pesanti e droghe
leggere, e prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e la
multa da € 1.032 ad € 10.329, inferiore a quella prevista dal precedente d.l.

146 del 2013 convertito in L. 10/2014 ( che già aveva configurato l’ipotesi di
cui al comma V art. 73 come fattispecie autonoma di reato, senza distinzioni tra
tipi di droga, con una pena detentiva da uno a cinque anni), ed ancora più mite
rispetto alla pena prevista dallo stesso articolo nella formulazione (Legge
Fini/Giovanardi) in vigore al momento del fatto.
Inoltre è stato inserito il comma V bis dell’art. 73 in base al quale
“nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba
concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare,
anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi
previste.”

formulazione del richiamato art. 73 d.P.R. 309/90, che venga

4.1 Va anche ricordato che, ancor prima dell’entrata in vigore della L79/2014 e successivamente all’entrata in vigore del D.L. 146/2013, convertito in
L. 10/2014, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, depositata il
25.02.2014, che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73
d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”,
determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella

4.2

Sul piano intertemporale, il problema dell’individuazione della legge

più favorevole va risolto, secondo quanto costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte , privilegiando la disposizione in concreto
complessivamente più favorevole (e non attraverso una combinazione di parti di
disposizioni diverse), e distinguendo:
e) i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della “Fini – Giovanardi”, da
giudicare scegliendo la legge più favorevole tra quella in vigore al momento
del fatto (ovvero tra l’originario comma 5 dell’art. 73, circostanza attenuante
ad effetto speciale articolata in distinte previsioni sanzionatorie a seconda
della tipologia “pesante” o “leggera” della sostanza trattata) ed il reato
autonomo introdotto dal d.l. 146 del 2013: senza alcuna possibilità di fare
applicazione – anche se in ipotesi più favorevole – della

lex intermedia

dichiarata incostituzionale, dal momento che “il principio di retroattività della
norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in
quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima”
(Corte cost., sent. n. 394 del 23 novembre 2006);
f) i fatti commessi durante la vigenza della “Fini – Giovanardi”, in relazione ai
quali dovrà invece tenersi conto, nell’individuazione della legge più
favorevole, anche delle norme dichiarate incostituzionali,

“per il valore

assoluto del principio di irretroattività della norma meno favorevole” 3 .
g) E’ in tale contesto che si colloca l’ulteriore modifica, apportata all’art. 73
comma 5 del testo unico, dalla legge n. 79: modifica, come già evidenziato,
consistita esclusivamente nella mitigazione della risposta sanzionatoria
(reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329,
in luogo della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a
euro 26.000), senza alcun intervento volto a ripristinare la distinzione tra
“droghe leggere” e “droghe pesanti”, che – come già più volte accennato – è
ormai tornata in vigore per i fatti non lievi e che, nell’originaria formulazione

formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).

dell’art. 73 del testo unico, connotava anche il trattamento sanzionatorio per i
fatti di lieve entità.
5. In ragione di quanto esposto e dovendo trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 2, comma 4 codice penale, si impone l’annullamento
della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio che dovrà essere
valutato dal giudice del rinvio anche con riferimento alla possibilità di
applicazione della pena sostitutiva.
Resta definitiva la dichiarazione di responsabilità penale in ordine al reato

P.Q.M.
Annulla

la sentenz

sanzionatorio, con rinvio

im ugnata

limitatamente al trattamento

Corte d’Appello di Roma; rigetta il ricorso nel

resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 20 giugno 2014.

ascritto.

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