Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36904 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36904 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Micanti Massimo Eugenio, nato a Terni il 14-10-1958
avverso la sentenza del 28-07-2013 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Eugenio Massimo Micanti ricorre per cassazione impugnando la sentenza
con la quale la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal
tribunale di Terni ed appellata dal Procuratore generale presso la medesima
Corte, ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge numero 463 del 1983 convertito in legge numero 638 del 1983 e,
concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato, con i doppi benefici, alla

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente personalmente
solleva quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge per avere il
giudice di primo grado erroneamente ammesso, in violazione dei principi che
regolano la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, l’acquisizione
del prospetto delle inadempienze e la diffida, con relativa notifica delle violazioni
attribuite al ricorrente (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura
penale).
2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di
prova in ordine al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, asserendo che tale
prova non può essere desunta dai modelli Dm 10 (articolo 606, comma 1, lettera
b), codice di procedura penale).
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in merito alla corretta
comunicazione dell’accertamento delle infrazioni, sul rilievo che la raccomandata
dell’Inps contenente la contestazione dell’illecito non è stata ricevuta dal
ricorrente presso l’indirizzo di residenza (articolo 606, comma 1, lettera c),
codice di procedura penale).
2.4. Con il quarto motivo si duole del difetto di motivazione (articolo 606,
comma 1, lettera e), codice di procedura penale) circa l’errata valutazione della
prova che la Corte territoriale ha desunto sulla base di indizi non univoci né
convergenti e neppure specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, pur essendo infondato, è idoneo a costituire un valido rapporto
giuridico processuale, con la conseguenza che devono essere rilevate d’ufficio le
cause sopravvenute di estinzione del reato.

2

pena di mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché correttamente il
tribunale ha dato ingresso alle prove documentali (prospetto delle inadempienze
e notifica delle violazioni) sia in quanto anche i fatti processuali sono oggetto di
prova (art. 187 cod. proc. pen.) e la regolare notifica della contestazione delle
violazione rende il fatto di reato (ex art. 2 legge n. 638 del 1983) punibile e sia
perché rientra nella facoltà delle parti richiedere l’ammissione delle prove
documentali (art. 495 cod. proc. pen.) a condizione che esse siano
rappresentative di fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia,

3. Il secondo ed il quarto motivo, che possono essere congiuntamente
esaminati in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Questa Corte ha affermato che, in materia di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l’onere
incombente sul pubblico ministero di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle
retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM
10, con la conseguenza che grava sull’imputato il compito di provare
(situazione,nella specie, non sussistente), in difformità dalla situazione
rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso
delle somme (Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).
Ne consegue che i Giudici del merito hanno tratto il convincimento della
penale responsabilità non sulla base di un mero indizio ma sulla dichiarazione
stragiudiziale dello stesso datore di lavoro che, compilando il modello DM 10 ha
ammesso di aver operato le ritenute.
Né risulta che il ricorrente abbia allegato elementi contrari in grado
destrutturare la prova documentale posta a fondamento dell’accusa sicché la
presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto
previdenziale può essere valutata, in assenza di elementi contrari, come prova
piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni (Sez. 3, n. 37330 del
15/07/2014, Valenza, Rv. 259909).

4. Anche i terzo motivo è infondato.
Questa Corte, sebbene in modo non univoco, ha affermato il principio, che il
Collegio condivide, secondo il quale, in tema di omesso versamento delle
ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del
pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell’avviso di accertamento
presso la sede sociale può avvenire anche a mezzo del servizio postale e si
perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato presso
l’ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego sia

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la fonografia o qualsiasi altro mezzo (art. 234 cod. proc. pen.).

dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza qualora la
raccomandata non gli venga consegnata per sua assenza e di altra persona
abilitata a riceverla (Sez. 3, n. 45451 del 18/07/2014, Cardaci, Rv. 260747;
difforme, Sez. 3, n. 43308 del 15/07/2014, Parello, Rv. 260746).
Nel caso in esame (testimonianza Poddi, escusso in primo grado) è risultato
che la contestazione era stata inviata alla residenza dell’imputato ed era
maturata la compiuta giacenza, con la conseguenza che deve ritenersi
perfezionato il procedimento legale previsto per l’integrazione della fattispecie.

(Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep., 18/01/2012, Sodde, in motivazione) che
la notifica della contestazione e dell’accertamento della violazione riguardante
l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali può essere
eseguita dall’ente previdenziale attraverso atti non vincolanti ma assistiti dalle
libertà di forma, specificando espressamente come, in tali casi, non sia richiesto
il rispetto delle formalità previste per le notificazioni dal codice di procedura
penale o dall’art. 14, I. 24 novembre 1981, n. 689 per le violazioni
amministrative ed è dunque consentito l’impiego del mezzo postale mediante
spedizione di raccomandata (con avviso di ricevimento a fini di prova
dell’avvenuta ricezione).
Ne consegue che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona
per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all’ufficio postale e per
il destinatario nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato
ovvero con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli
venga consegnata per sua assenza e di altra persona abilitata a riceverla.
Si tratta di un principio costantemente affermato dalle Sezioni civili di
questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; di recente, Sez. 2, n.
1188 del 2014, ud. 10/12/2013, non mass.; Sez. L, Sentenza n. 6527 del
24/04/2003, Rv. 562463) e che, in sostanza, radica una presunzione legale (iuris
tantum) di conoscenza che il destinatario può superare provando di essere stato,
senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia dell’atto.
E’ stato chiarito che, per poter vincere la presunzione legale, è necessaria la
prova di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo
il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione
e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria
diligenza (Sez. 2, n. 20482 del 06/10/2011, Rv. 619861; Sez. L, n. 25824 del
2013, non mass.).
Nel caso di specie, alcuna allegazione in tal senso ha prospettato il
ricorrente.

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Va infatti ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano ribadito

5. Sulla base dei motivi proposti (secondo, terzo e quarto motivo), il ricorso
ha instaurato un valido rapporto giuridico processuale di un nuovo grado di
giudizio non affetto da inammissibilità, il che conduce al vaglio anche ufficioso
della presenza di eventuali cause di non punibilità, ex articolo 129 cod. proc.
pen., maturate tra la pronuncia della sentenza impugnata e la definizione del
gravame, vaglio interdetto esclusivamente dalla declaratoria di inammissibilità
(ex multis Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266), nella specie non
sussistente, con la conseguenza che, non riscontrabili

ictu ocull cause di

considerando il periodo di sospensione, devono ritenersi estinti, essendo nel
frattempo maturato il termine massimo di prescrizione.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
limitatamente agli omessi versamenti fino al mese di maggio 2007 perché i
relativi reati sono estinti per prescrizione e con rinvio alla Corte di appello di
Firenze per la rideterminazione della pena.
Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente agli omessi
versamenti fino al mese di maggio 2007 perché i relativi reati sono estinti per
prescrizione e con rinvio alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione
della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/05/2015

proscioglimento nel merito, i reati commessi sino al mese di maggio 2007, pur

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