Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36903 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36903 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tepedino Antonio, nato a Polla il 06-07-1977
avverso la sentenza del 03-06-2013 del tribunale di Lagonegro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Tepedino ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale
il tribunale di Lagonegro lo ha condannato alla pena di € 900,00 di ammenda per
il reato previsto dall’articolo 269 (recte 279) del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 152 perché, nella qualità di titolare della ditta “SDS System Doors Studio A
S.r.l.”

con

sede

in

Padula,

esercitava

l’attività

di

produzione

e

commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali per l’arredamento in
assenza della prescritta autorizzazione e senza averne dato preventiva

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente ha proposto,
tramite il difensore, appello, convertito in ricorso per cassazione, affidato a due
motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disposizione di
attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità e di inammissibilità in
relazione agli articoli 62, 63 , 195, comma 4, e 350 codice di procedura penale.
Prospetta che il giudice di primo grado è pervenuto all’affermazione della
penale responsabilità fondando la stessa esclusivamente sulle dichiarazioni

de

relato rese da uno degli operanti cui era inibito deporre, ai sensi dell’articoli 62,
63 e 195 codice di procedura penale sul contenuto delle dichiarazioni assunte
dall’indagato (in particolare si contesta l’utilizzabilità della testimonianza sulle
dichiarazioni rese dall’imputato al vigile urbano Camillo Casella).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge
penale nonché l’illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione su
punti decisivi per il giudizio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato
contestato.
Assume che il tribunale è pervenuto l’affermazione della penale
responsabilità attraverso un iter logico monco dell’accertamento e della
motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento essenziale per la
configurazione dell’illecito contestato, per la cui integrazione necessita la
dimostrazione della concreta produzione delle immissioni non potendo il reato
sostanziarsi nella mera potenzialità produttiva di immissioni inquinanti.
Sostiene infatti che l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’articolo 269 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 sussiste soltanto in relazione agli stabilimenti
che producono effettivamente emissioni in atmosfera con esclusione di quelli che
solo potenzialmente sono idonei a produrre emissioni occorrendo di fatto che le
emissioni siano effettivamente sussistenti.

2

comunicazione all’autorità competente. Accertato in Padula il 24 febbraio 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo.

2. Il primo motivo è invece inammissibile.
Il tribunale ha utilizzato la dichiarazione testimoniale limitatamente alla
circostanza relativa all’espletamento dell’attività di produzione e
commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali per l’arredamento in

l’accusa, produttiva di emissioni e tale circostanza, ossia l’assenza
dell’autorizzazione, non è controversa, essendo stata ammessa dall’imputato che
ha sostenuto che la tipologia dell’attività esercitata non necessitasse di alcun
permesso, derivando da ciò il difetto di interesse posto a sostegno della sollevata
eccezione.

3. Il secondo motivo è fondato per le seguenti ragioni.
Questa Corte ha stabilito che l’affermazione di responsabilità per il reato di
cui all’art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, per l’emissione in atmosfera di sostanze
(pericolose e non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta
produzione delle emissioni da parte dell’impianto, non potendo dirsi sufficiente la
mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti (Sez. 3, n. 5347 del
12/01/2011, Izzo, Rv. 249568).
Ciò in quanto, per la configurabilità del reato occorre che le emissioni siano
effettivamente sussistenti posto che l’art. 269 T.U.A. prescrive che
l’autorizzazione deve essere richiesta per “tutti gli stabilimenti che producono
emissioni” e l’art. 267, comma 1, T.U.A. nel definire il campo di applicazione
della nuova disciplina, precisa che essa “si applica agli impianti (..) ed alle
attività che producono emissioni in atmosfera”, e con ciò definisce in modo più
rigoroso e restrittivo il presupposto del reato, che non è più la generica
possibilità (come nella disciplina previgente), ma la concreta attività di
produzione delle emissioni da parte dell’impianto (Sez. 3, n. 40964 del
11/10/2006, P.M. in proc. D’Orta, Rv. 235454).
Ne consegue che la condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di
autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il presupposto previsto dalla
legge, che si tratti cioè di un impianto capace di produrre emissioni
nell’atmosfera. Mancando questo presupposto, le gestione dell’impianto non è
soggetta alla richiesta di autorizzazione.
Il Tribunale, come fondatamente lamenta il ricorrente, ha omesso ogni
riferimento in ordine alle effettive emissioni in atmosfera in relazione all’attività
di produzione e commercializzazione da parte del ricorrente di infissi interni ed

3

assenza della prescritta autorizzazione per essere detta attività, secondo

esterni e materiali per l’arredamento, essendosi limitato a registrare l’assenza
dell’autorizzazione senza tuttavia dare conto in motivazione se sia stata o meno
accertata la presenza pirrerrq del presupposto del reato (impianto concretamente
capace di produrre emissioni nell’atmosfera) e la cui esistenza obbliga l’esercente
a richiedere e ad ottenere la prescritta autorizzazione.
A ciò dovrà porsi rimedio nel successivo giudizio di rinvio conseguente
all’annullamento della sentenza impugnata che questa Corte dispone.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Lagonegro.
Così deciso il 13/05/2015

P.Q.M.

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