Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36902 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36902 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Milito Vita Maria, nata ad Alcamo il 01-07-1974
avverso la sentenza del 10-12-2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Vita Maria Milito ricorre per cassazione impugnando la sentenza con la
quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella resa dal tribunale di
Trapani che aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto
ed euro 11.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’articolo 44 lettera b)
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 perché in assenza della prescritta autorizzazione
eseguiva su un immobile di sua proprietà opere di elevazione fuori terra nonché
per i connessi reati edilizi previsti dagli articoli 71,72, 95 d.p.r. n. 380 del 2001.

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza la ricorrente, tramite il

difensore, solleva tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione la falsa
applicazione della legge processuale (articolo 601, comma 1, lettera c), codice di
procedura penale), sul rilievo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto
insussistente la sollevata eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio,
avuto riguardo all’incertezza della data di udienza.
Invero la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di nullità ritenendo regolare
la notificazione del decreto di citazione per l’udienza del 18 aprile 2012 sia
all’imputato che al suo difensore. Tuttavia il vizio denunciato era in realtà un
altro: con esso si invocava la nullità della sentenza per essere stata emessa
all’esito di un procedimento in cui decreto di citazione a giudizio riportava una
data diversa da quella nella quale, in effetti, era stato celebrato il processo.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione della
legge penale e vizio di motivazione (articolo 601, comma 1, lettere b) ed e),
codice di procedura penale) per avere la corte territoriale apoditticamente
respinto le doglianze prospettate dalla difesa rilevando che non poteva il primo
giudice né la Corte di appello ricusare di prendere in considerazione il merito del
diniego da parte del Comune di Alcamo dell’istanza di concessione in sanatoria
del manufatto.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
della legge vizio di motivazione avuto riguardo al potere del giudice penale di
sindacare l’atto amministrativo (articolo 601, comma 1, lettere b) ed e), codice
di procedura penale).

2

In Alcamo fino al 5 dicembre 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Quanto al primo motivo di gravame, la natura processuale del vizio
denunciato abilita la Corte di cassazione all’esame degli atti processuali dai quali

distaccata di Alcamo, fosse quella del 18 aprile 2012, così come indicata nelle
notifiche effettuate ai difensori ed alla ricorrente, sebbene apposta nell’atto
notificato attraverso la scrittura manuale ma agevolmente riconoscibile e
inidonea a ingenerare qualsiasi equivoco sull’identificazione della data
effettivamente fissata per la comparizione.
Va ricordato che solo l’incertezza assoluta in ordine al momento fissato per
la comparizione dà luogo a nullità.

3. Manifestamente infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di
gravame che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro
strettamente connessi.
Questa Corte ha affermato che, in tema di reati edilizi, non è consentito al
giudice penale sindacare la legittimità del provvedimento della competente
autorità amministrativa di diniego di rilascio del permesso di costruire in
sanatoria (Sez. 3, n. 48523 del 18/11/2009, Righetti, Rv. 245418), potendo la
parte interessata presentare, così come ha in effetti presentato, ricorso al
giudice amministrativo avverso il diniego di sanatoria per abuso edilizio, fermo
restando che ciò non comporta la sospensione dell’azione penale promossa per la
relativa violazione, essendo detta sospensione limitata temporalmente sino alla
decisione degli organi comunali sulla relativa domanda di sanatoria, manifestata
anche nella forma del silenzio-rifiuto (Sez. 3, n. 24245 del 24/03/2010,
Chiarello, Rv. 247692).
Né rileva che il giudice amministrativo abbia annullato il provvedimento di
diniego del comune di Alcamo, essendo stato l’annullamento disposto solo per
difetto di motivazione.
Erra infine la ricorrente quando si duole del fatto che i giudici del merito non
avrebbero esercitato il controllo sulla configurazione del presupposto (permesso
di costruire) idoneo ad integrare l’illecito penale contestato in quanto la necessità
del titolo abilitativo è stata espressamente motivata (sentenza del tribunale
pagina 1) sulla natura dei lavori eseguiti e consistiti nella costruzione di un
manufatto ad un piano con struttura in cemento armato e copertura puntellata.

3

risulta che la data della vocatio in ius innanzi al tribunale di Trapani, sezione

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/05/2015

equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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