Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36901 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36901 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mandurino Algemiro, nato a Manduria il 25-06-1969
avverso la sentenza del 07-07-2014 della Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l’avvocato Nicola Marseglia che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Algemiro Mandurino ricorre per cassazione impugnando la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, ha confermato quella resa dal tribunale della medesima città che aveva
condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di
multa per il reato previsto dall’articolo 2, comma 1 bis, decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 (decreto

della ditta Tecnoelettera S.r.l. con sede in Manduria ometteva il versamento
all’Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti per un importo complessivo di € 407.120,49 relativamente
al periodo anno 2007.

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il

difensire, solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’articolo
173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione
della legge penale e difetto di motivazione sul rilievo che la Corte territoriale è
pervenuta ad affermare la penale responsabilità del ricorrente in assenza della
sottoscrizione da parte del ricorrente del verbale di accertamento, sussistendo
dunque il dubbio sulla effettiva notifica al ricorrente stesso del verbale di
contestazione delle violazioni.
Sotto altro profilo, con il medesimo motivo, il ricorrente si duole del difetto
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. La Corte distrettuale, come si evince dal testo della sentenza impugnata,
ha accertato che il verbale di contestazione è risultato regolarmente notificato in
data 10 ottobre 2008, decorrendo da tale data il termine di tre mesi a
disposizione dell’imputato per avvalersi della causa di non punibilità prevista
dall’articolo 2, comma 1 bis, legge n. 638 del 1983.
Né ha alcun rilievo in proposito il fatto che la notifica, regolarmente
perfezionatasi, non sia avvenuta a mani proprie del ricorrente.
2

legislativo 24 marzo 1994, n.211) perché nella qualità di amministratore unico

Quanto al manc4to riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di
ìt,
appello ha ritenuto Vricorrente immeritevole del beneficio in considerazione
dell’importo elevato (Euro 407.120,49) delle ritenute previdenziali ed
assistenziali non versate.
La motivazione è immune da censure avendo questa Corte affermato che,
nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli

gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,
Lule, Rv. 259899).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/05/2015

faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti

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