Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36897 del 27/08/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 36897 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAVA LAZAR N. IL 03/02/1966
avverso la sentenza n. 8613/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del
19/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/08/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Do
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/08/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Paola FILIPPI, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
è stata applicata a Lazar SAVA, imputato del delitto di rapina aggravata, la pena
nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa.
Con atto redatto personalmente ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, deducendo violazione di legge processuale e vizi di motivazione.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nominando un difensore d’ufficio, non ha
tenuto conto della nomina del difensore di fiducia, tempestivamente fatta in
carcere, e dell’omessa notifica allo stesso dell’avviso dell’udienza fissata per il
giudizio direttissimo.
Il ricorrente, poi, deduce anche che la sentenza sarebbe stata redatta senza
soffermarsi esaurientemente sui motivi di fatto e di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Questa Corte ha da tempo chiarito che anche l’omessa notifica al difensore di
fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto integra una
nullità d’ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l’indagato
né il difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempestivamente (Sez. 5, n.
11817 del 13/02/2014, Medda, Rv. 262738; Sez. 5, n. 10637 del 12/02/2009,
Caushi, Rv. 243164).
Deve rilevarsi, peraltro, che nel caso in esame la nomina del difensore di fiducia
risulta essere stata fatta dall’imputato dopo l’udienza di convalida dell’arresto e
quando era già stato fissato il giudizio direttissimo.
Di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio
di diritto: “L’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore
di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza
e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in
quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa
agli adempimenti di cancelleria” (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
263600).
Non può trascurarsi la circostanza che la richiesta formulata personalmente
dall’imputato di accedere al rito alternativo ha fatto venire meno anche
l’interesse dello stesso ad eccepire la suddetta nullità.

2.

,

L’applicazione concordata della pena, infatti, postula la rinunzia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 2, n. 6383 del
29/01/2008, Rv. 239449).
La ragione di ciò fonda sul fatto che le parti, che sono pervenute all’applicazione
della pena su loro richiesta, non possono proporre in sede di legittimità questioni

e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione (Sez. 3, n. 39193
del 18/06/2014, Da Silva e altri, Rv. 260392).
2. Generica e manifestamente infondata è la doglianza sul vizio di motivazione.
In proposito, si devono rammentare i consolidati principi di diritto della
giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. Un., n. 5777 del 27/3/1992, Di
Benedetto, Rv. 191135), secondo la quale “la motivazione della sentenza che
applica la pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod.
proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa.
Positiva quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti
sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della
qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione
delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della
sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata
subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della
sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del
reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla
concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto
riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per

incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato

la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza
delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione,
anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla
legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.”.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria ex art. 616

3

R

cod. proc. pen. nella misura di euro 1500,00, tenuto conto del grado di
manifesta infondatezza del ricorso.
Infatti questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire che «la sanzione
pecuniaria in caso di rigetto e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
Cassazione trova il suo fondamento nel principio di “responsabilità processuale”
enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964;

visto che il patteggiamento è un istituto introdotto dal legislatore per realizzare,
nella misura massima possibile, decisioni rapide e lealmente “contrattate” fra
parte pubblica e parti private. La sanzione processuale, poi, deve essere
proporzionata al grado di infondatezza del ricorso o, se si vuole, al grado della
sua “temerarietà”. Infatti, il nuovo codice di rito ha deliberatamente innovato in
materia nel senso di rendere obbligatoria la sanzione pecuniaria in caso di
inammissibilità (e cioè di manifesta infondatezza del ricorso, ecc.) e di renderla
invece facoltativa in caso di rigetto (art. 616): cioè la sanzione pecuniaria è stata
marcatamente commisurata al grado di infondatezza del ricorso e voluta quale
remora alla proposizione di non infrequenti ricorsi temerari.>> (Sez. 3, n. 585
del 24/02/1995, Buffoni e altri, Rv. 202223)
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 agosto 2015
onsigliere estensore

Il presidente

tale principio deve trovare in materia di patteggiamento particolare applicazione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA