Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36896 del 27/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 36896 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Dalpadulo Antonello, nato a Cagliari il 14.6.75
Dettori Massimiliano, nato a Cagliari il 27.5.68
imputati artt. 110, 56, 624, 625 c.p.

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 3.6.15
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Gli imputati sono stati accusati di
avere, in concorso tra loro, tentato di sottrarre un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.
La segnalazione della loro azione era sopraggiunta al 113 da un cittadino che li aveva visti
armeggiare vicino ad una Lancia Ypsilon con delle chiavi sia sulla portiera che sul blocchetto di
accensione e che poi li aveva visti allontanarsi in direzione di una via limitrofa dove – in base
alla dettagliata descrizione del loro abbigliamento e della loro corporatura – erano stati
rintracciati dalla Volante.

Data Udienza: 27/08/2015

Per tale ragione, essi, arrestati, erano poi stati condannati dal G.u.p. all’esito di un rito
abbreviato.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato detta decisione.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale sentenza, essi hanno proposto separati ricorsi,
tramite i rispettivi difensori, deducendo:

Dall’adulo

la motivazione deve essere tanto più accurata quanto più la pena irrogata si discosta dal minimo);

Dettori
1)
manifesta illogicità della motivazione per violazione del principio del
ragionevole dubbio.
Il ricorrente critica il fatto che l’affermazione della sua responsabilità sia basata sulla
mera presunzione che sia lui il soggetto visto armeggiare vicino alla macchina quando non è
stata eseguita alcuna ricognizione formale nei suoi confronti e la telecamera nei pressi lo ha
solo ripreso passare;
2) vizio motivazionale in punto di pena.
I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione meglio precisato.

Entrambi i ricorsi devono essere respinti come di seguito

3.1. Il ricorso di Dalpadulo è infondato.
L’imputato è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e 100 C di multa per
l’ipotesi di furto tentato.
Le aggravanti e la recidiva sono state bilanciate dalle attenuanti generiche.
La pena prevista per l’ipotesi base del furto va da sei mesi a tre anni di reclusione e la
diminuzione per il delitto tentato è prevista in una forbice compresa tra un terzo e due terzi (in
altri termini, in caso di riduzione massima, la pena può andare da due mesi ad un anno ma va da quattro mesi a due
anni se la riduzione è minima).

A proposito della richiesta di riduzione di pena avanzata dall’imputato, la Corte osserva
che, quella irrogata a Dalpadulo, risulta «media» perché individuata in un anno di reclusione,
prima della riduzione per il delitto tentato, riduzione che, nella specie, è stata pari ad un terzo
visto che la pena irrogata è di 8 mesi,
L’argomento difensivo è dunque solamente suggestivo perché, effettivamente, una pena
di un anno di reclusione è mediamente bassa in quanto sicuramente prossima al minimo di 6
mesi e l’affermazione della Corte non è errata.
La censura difensiva, secondo cui la motivazione avrebbe dovuto essere più accurata
perché la pena si era discostata particolarmente dal minimo, perciò, non coglie nel segno.
Come visto, infatti, se è vero che la legge facoltizza il giudice a ridurre la pena in
misura che arriva fino a due terzi, è altrettanto chiaro che ciò non è avvenuto nella specie e
che, nel fare ciò, la Corte ha esplicato correttamente il proprio potere discrezionale dandone
congrua motivazione.
In altri termini, essi non hanno ravvisato, nel caso specifico (e neppure il ricorrente le
evidenzia) ragioni peculiari perché la riduzione ex art. 56 c.p. avvenisse nel massimo di due
terzi. Ed infatti, essi osservano, in proposito che «non si vede come si possa operare una
ulteriore riduzione alla stregua delle modalità di fatto sopra indicate e della pericolosità
dell’imputato che ha continuato per tutta la vita a delinquere senza alcun freno o
ravvedimento».

2

1) erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in punto
di determinazione della pena. Sebbene, infatti, i giudici abbiano individuato la pena base in un
ammontare (1 anno) che è ben 6 volte superiore al minimo edittale (2 mesi), la motivazione da
essi fornita è scarna e praticamente inesistente (a differenza dei principi giurisprudenziali secondo i quali

per il tentativo).

In buona sintesi, mutatis mutandis, anche considerando (nel minimo) la forbice edittale a
seguito della riduzione per l’art. 56, l’affermazione dei giudici secondo cui la pena è “nella
media” è corretta e perfino imprecisa “per eccesso” (essendosi constatato che la pena irrogata è più
vicina al minimo che al massimo).

3.2. Il ricorso di Dettori è, invece, manifestamente infondato.
Come si evince dalla stessa sintesi dei motivi sopra fatta, gli argomenti svolti dal
ricorrente si risolvono essenzialmente in un invito a questa S.C. a rivalutare le risultanze
processuali per trarne conclusioni più favorevoli all’imputato.
Si tratta, però, di richiesta inammissibile perché l’unico controllo che questo giudice di
legittimità può svolgere sulla motivazione dei giudici di merito deve puntare alla verifica che
questi abbia preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbia travisate ed, anzi, ne
abbia dato una lettura non manifestamente illogica né contraddittoria.
In presenza di una siffatta motivazione, per la Cassazione rimane fermo il divieto di una
diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, per invocare il vizio
motivazionale, non è sufficiente che alcune prove siano astrattamente idonee a fornire una
ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato
occorrendo che gli argomenti che il ricorrente segnala a sostegno del proprio assunto siano
decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal
giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
Orbene, trasferendo detti principi al caso in esame, appare evidente come, per un
verso, le censure del ricorrente difettino di qualsivoglia decisività e, per altro verso, nessuna
critica meriti la decisione impugnata che ha, invece, scrupolosamente analizzato l’intero
svolgimento dei fatti, così come emerso attraverso le dichiarazioni del sig. Tocco (il passante che
aveva notato l’azione dei due imputati e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine) e le acquisizioni date dalla
registrazione delle telecamere site nei pressi.
Queste ultime, in particolare, hanno documentato al di là di ogni dubbio la presenza
dell’imputato sul posto e nelle immediate vicinanze del luogo in cui si trovava la vettura sulla
quale è stato effettuato il tentativo di furto.
E’ ben vero che la telecamera non aveva un raggio di inquadramento così ampio da
riprendere anche la vettura ma, di certo, quelle immagini costituiscono una formidabile
conferma delle parole del teste Tocco.
A riguardo di quest’ultimo, sono senza dubbio chiare e logiche le argomentazioni in
base alle quali la Corte ha spiegato il perché della credibilità di questa persona visto che essa,
non solo, non aveva alcun motivo di mentire ma, anzi, ha dato prova di un apprezzabile senso
civico attivandosi per tutelare un estraneo dall’opera illegale e dannosa di due malviventi.
Tutte le considerazioni del ricorrente tese a porre in dubbio la credibilità del teste sono
inammissibili perché, oltre risolversi in generiche insinuazioni di inattendibilità, puntano ad una
rivisitazione fattuale e, comunque, sono anche manifestamente infondate nella misura in cui
invocano una ricognizione formale cui l’imputato aveva rinunciato ab initio quando ha accettato
di esser giudicato con rito abbreviato.

3

Il ragionamento dei giudici è, oltretutto supportato dalla sottolineatura del fatto che,
grazie ad un evidente errore in bonam partem, la pena pecuniaria irrogata all’imputato è
inferiore al minimo.
A ben vedere, quindi, al di là delle indicazioni aritmetiche date nel ricorso, la pena
detentiva, nella specie, è stata calcolata muovendo da una pena base, per il delitto consumato,
decisamente più vicina al minimo (sei mesi) che al massimo (tre anni) e, quindi, essendo stata la
riduzione per il delitto tentato- motivatamente – pari ad un terzo si è pervenuti ad 8 mesi di
reclusione; pena che i giudici di secondo grado hanno giudicato congrua in relazione alle
caratteristiche del fatto ed alla personalità dell’imputato.
L’obiezione secondo cui la pena di 8 mesi è pari a quattro volte la pena minima di 2
mesi è, dunque, solo apparentemente giusta e “ad effetto” visto che, nello specifico, semmai,
la pena minima era di 4 mesi sì che quella irrogata, di 8 mesi è solo pari al doppio del minimo
ma – in proporzione – essa è sempre piuttosto distante dal massimo di 2 anni (ancorché ridotto

Nel respingere il ricorso di Dalpadulo, segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali mentre nei confronti di Dettori, la declaratoria di
inammissibilità comporta, oltre alla condanna alle spese del procedimento, quella al
versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Dalpadulo che condanna al pagamento delle spese processuali e dichiara
inammissibile il ricorso di Dettori e lo condanna al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C

Così deciso il 27 agosto 2015
Presidente

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

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