Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36895 del 27/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 36895 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 27/08/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Zanframundo Nicola, nato a Massafra (Ta) il 3.10.71
imputato art. 167 d.lgs 196/03

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia dell’11.12.14
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr.ssa Paola Filippi, che
declaratoria di inammissibilità del ricorso;

ha chiesto una

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è
al fine di trarne profitto, consegnato a Hidar Kassem Mohamed, copia della
Casanova Angela, procedendo, così, al trattamento di dati personali altrui
normativa sulla riservatezza.
Con la sentenza impugnata, la Corte ha confermato la decisione di
dal Tribunale.

accusato di avere,
carta di identità di
in violazione della
condanna assunta

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha personalmente proposto
ricorso deducendo che la motivazione è manifestamente illogica e che una disamina più attenta
delle risultanze processuali avrebbe potuto suggerire una soluzione diversa che escludesse la
responsabilità dell’imputato
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primis, se ne deve rilevare la tardività, posto che l’estratto contumaciale della
presente, pronunciata 1’11.12.14, è stato notificato all’imputato il 12.2.15 ma l’impugnazione
è stata proposta 1’1.6.15, ben oltre il termine di 30 giorni consentito (visto che la motivazione era
stata depositata in termini depositata il 18.12.14).

Ad ogni buon conto, anche a voler esaminare il merito del gravame, si impone la
declaratoria preannunciata visto che esso è totalmente generico ed assertivo.
Lungi dal formulare critiche specifiche alla motivazione impugnata, il ricorso si risolve
nella mera affermazione di vizi logici e della possibilità di pervenire ad una conclusione diversa
sol che si fossero valutati meglio gli “indizi” che non sarebbero né precisi né concordanti.
A tale stregua, il ricorrente incorre sicuramente nel vizio di genericità intesa, non solo,
come indeterminatezza, ma anche, come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione
€.)< plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708). Peraltro, la censura è anche manifestamente infondata perché un vaglio anche sommario della motivazione impugnata permette di rilevarne la assoluta congruità, sufficienza e coerenza logica. Infatti, le ragioni della condanna sono rinvenute nelle dichiarazioni della p.o. (la cui attendibilità non può essere messa in discussione anche alla luce del rilievo che la stessa non si è neppure costituita parte civile) dichiarazioni che, in ogni caso, sono state riscontrate dall'intervento eseguito dai CC.. Peraltro, i giudici hanno anche evidenziato come l'imputato non abbia svolto alcuna difesa né allegato circostanze idonee ad inficiare il bagaglio accusatorio. Segue, perciò, inevitabile la preannunciata declaratoria con condanna, per legge, del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €. P.Q.M. Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €. Così deciso il 27 agosto 2015 Il Presidente 3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile per più ragioni.

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