Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36893 del 25/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 36893 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 25/08/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Minniti Martino, nato a Taurianova il 22.5.6g
imputato artt. 10 e 14 L. 497/74

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria

del 19.2.15

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Paolo Canevelli, che ha chiesto, esclusa
l’aggravante dell’art. 61 n. 2 c.p., l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per
rideterminazione della pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’imputato è stato accusato di
avere portato illecitamente fuori dalla propria abitazione un fucile da caccia da lui detenuto
legalmente al fine di commettere il reato di cui all’art. 612, secondo comma, c.p. (contestatogli al
capo P)).

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha assolto l’imputato dal delitto sub b)
per difetto di prova del fatto che la persona minacciata dal ricorrente avesse percepito la
presenza dell’arma. Per l’effetto, la Corte ha riformulato la pena in mesi dieci di reclusione e
160 € di multa confermando solo la condanna per il porto illegale dell’arma.

2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

2) violazione di legge nel calcolo della pena visto che la Corte, pur avendo
assolto l’imputato dal reato sub b), nel rideterminare la pena, non ha calcolato la diminuzione
che sarebbe dovuta derivare dalle attenuanti generiche che erano state “dichiarate equivalenti”
all’aggravante di cui al capo b) (reato che, però, non esisteva più).

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il secondo motivo di ricorso è fondato.
3.1.
Nessun pregio ha, infatti, la prima doglianza posto che la dichiarazione
dell’eventuale (ma non avvenuta) prescrizione del reato sub b) non sarebbe certo stata più
favorevole di quella, qui fatta, di assoluzione per insussistenza del fatto.
La stessa disposizione di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p., infatti, dice chiaramente che,
in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (e
non di non luogo a procedere) qualora dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste (ovvero anche
per difetto dell’elemento psicologico o della prova della commissione del fatto da parte dell’imputato).

Posto, quindi, che, comunque, nella specie, il reato di cui all’art. 612 non era affatto
prescritto ( maturando il termine il 27.10.15), a tutto concedere, la formula adottata dal giudice di merito
è sicuramente migliore e difetta, quindi, l’interesse dell’imputato a sostenere il presente
motivo.
3.2. E’, invece, giusta la censura contenuta nel secondo motivo.
All’imputato erano state, infatti, riconosciute le attenuanti generiche per entrambi i reati
e, ricorrendo anche il delitto sub b), esse erano andate e bilanciare l’aggravante contestata per
quel capo.
Una volta che, però, la Corte ha assolto il Minniti dal delitto di minaccia aggravata per
insussistenza del fatto, la efficacia delle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. avrebbe dovuto
esplicare i propri effetti attenuanti nei confronti del delitto residuo sub a). Né l’omissione è
emendabile da parte di questa S.C. ex art. 619 c.p.p. perché la determinazione del quantum
di riduzione che consegue al riconoscimento delle attenuanti generiche è chiara esplicazione
del potere discrezionale proprio solo del giudice di merito.
Nell’annullare, quindi, la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata valutazione
delle attenuanti generiche, gli atti vanno resi ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio
Calabria, deputata ad emendare l’errore appena evidenziato ed a quantificare la pena.
Come detto, il ricorso deve essere respinto nel resto.

2

1) inosservanza della legge penale perché il reato di cui al capo b) era già
prescritto al momento in cui è stato giudicato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 25 agosto 2015

Il Co

stensore

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata valutazione delle attenuanti
generiche e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Rigetta
nel resto.

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