Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36892 del 25/08/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 36892 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Pan Keke, nato in Cina il 20.9.76
Li Lianqin, nato in Cina 1’8.9.49
Wu Jiasheng, nato in Cina 1’1.6.57
imputati artt. 416 c.p. e 12 L. 286/98

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia de11116.15
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Paolo Canevelli, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata e l’affermazione della competenza della Corte d’appello
di Venezia;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha dichiarato la propria incompetenza per materia rispetto alla Corte d’assise,
per decidere l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti accusati di associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di vari reati tra i quali quello di cui all’art. 12 L.286/98.

Data Udienza: 25/08/2015

2. Motivi del ricorso
Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso,
tramite difensore,
deducendo, come unico motivo, l’erronea applicazione della legge
processuale.
Si fa notare, infatti, che la decisione è stata assunta dalla Corte sul rilievo che, in base
all’art. 5, comma bis c.p.p., per l’ipotesi di cui all’art. 416, sesto comma c.p., è competente la
Corte d’assise.
Obiettano i ricorrenti che, però, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, nel
pronunciare la condanna per il delitto di cui al capo a) (416), ha escluso le aggravanti di cui al
comma 3 lett a) e 3 ter lett a) con il risultato che le uniche aggravanti residuate sono quelle di
cui al comma 3 lett d) e 3 ter lett. b) (visto che anche il 3 bis viene meno per non esservi più
le due o più ipotesi di aggravamenti del comma 3).
Ne consegue che, di fatto, non ricorre più l’ipotesi di cui al sesto comma dell’art. 416
c.p. (che ricorre solo quando l’associazione sia diretta a commettere il reato di cui all’art. 12
comma 3 bis ).
I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

Come costantemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (sez. VI, 14.11.13, Federici, Rv.
i provvedimenti negativi di
competenza, in qualunque forma emessi, «non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell’art.
568, comma 2, c.p.p., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato,
importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del
conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p.».
E’, dunque, evidente che, nello specifico, i ricorrenti – in modo intempestivo e nella
sede errata – hanno sollevato dinanzi a questa S.C. una questione che, invece, avrebbero
dovuto porre dinanzi alla Corte d’assise d’appello (salvo rivolgersi, poi, a questa Corte nella eventualità
259251; Sez. I, 17.1.11, Campanella, Rv. 249962; Sez. VI, 8.11.95,Burali, Rv. 203373),

che la Corte d’assise d’appello, rigettando la loro deduzione, non avesse sollevato il conflitto di competenza).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di € 1000
Così deciso il 25 agosto 2015
I Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA