Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36891 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36891 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
BRIGIDA DANIELE

n. il 26.10.1978

avverso l’ordinanza n.143/13 della Corte d’appello di Roma del 22.05.2014
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso

Udita all’udienza camerale del 14 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott. Giuseppe
Corasaniti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il Ministero dell’Economi e delle Finanze, con memoria scritta, chiede il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO I DIRITTO
BRIGIDA Daniele ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, indicata in
epigrafe, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato la sua istanza di
riparazione per l’ingiusta detenzione, sofferta a seguito dell’arresto del 2.09.2010,
convalidato in pari data dal GIP del Tribunale di Roma, che applicava,
contestualmente, la misura della custodia in carcere, successivamente sostituita
con gli arresti domiciliari dal Tribunale di Roma, in ordine al delitto di cui all’art. 73
d.P.R. 309/90, in concorso con altri. Procedimento che si concludeva con la
sentenza irrevocabile della Corte d’Appello del 30.03.2011 che, in riforma della

contestato con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Per la Corte romana la vicenda che ha determinato la detenzione
dell’istante è attribuibile a sua colpa grave.
Con il proposto ricorso il ricorrente denuncia vizi di motivazione dell’atto,
consistenti in una errata valutazione della sua condotta, apoditticamente ritenuta
integrare l’ipotesi di colpa grave, gravità sulla quale manca una convincente ed
analitica motivazione, che possa superare la valutazione della sentenza di
assoluzione, per la quale gli indicati elementi sono stati ritenuti inconsistenti o
insufficienti per una affermazione di penale responsabilità.
In particolare, si evidenzia che, contrariamente a quanto rappresentato
nell’impugnata ordinanza, la Corte d’appello, investita del gravame avverso la
sentenza di primo grado, ha integralmente demolito la ricostruzione del fatto in
questa contenuta, il che esclude il raggiungimento di alcuna certezza, non solo in
relazione al possesso di sostanza stupefacente da parte di ognuno dei tre arrestati,
tra cui il ricorrente, ma addirittura che il Brigida possa avere attuato, nella
circostanza del suo arresto, un comportamento anche solo equivocabile dalla
Polizia Giudiziaria o dal Giudice della cautela.
(((((((((0))))))))
Il ricorso va rigettato essendo i relativi motivi infondati.
Appare conferente, al fine di valutare la fondatezza delle censure
esposte in ricorso, il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui
(cfr. fra tutte Cass. Pen., IV” sez., n. 2830, del 12.5.2000)

“il sindacato del

Giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la
riparazione dell’ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del
procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o
negare il presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece
nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito la valutazione sull’esistenza e
la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo restando al giudice di legittimità
soltanto il compito di verificare la correttezza logica del ragionamento”
Per il caso che ci occupa, l’iter argomentativo seguito dalla Corte
d’Appello, resiste alle censure di cui al ricorso in quanto gli elementi probatori,
già sussistenti nella fase delle indagini, che, se da un lato non sono stati ritenuti

sentenza di condanna emessa dal locale Tribunale, lo assolveva dl delitto

sufficienti per un’affermazione di responsabilità penale del BRIGIDA in ordine al
delitto a lui addebitato, costituiscono, per altro verso, condotte rilevanti una
eclatante e macroscopica negligenza ed imprudenza, anche in ragione del
comportamento tenuto successivamente alla perdita della libertà; presupposto
che ha ingenerato la falsa apparenza della loro configurabilità come illecito
penale e dando luogo, così, alla detenzione con rapporto di causa ed effetto.
Rifacendosi alle risultanze istruttorie esaminate, la Corte di Appello
ha evidenziato che l’applicazione della misura cautelare restrittiva era stata
disposta, tra l’altro, sulla base di elementi probatori emersi nella fase delle

già evidenziato, per l’affermazione della responsabilità penale.
Invero, rileva la Corte distrettuale che risulta accertato dal verbale
di arresto, ed è rimasto incontestato, il fatto che nel contesto loco-temporale
precedente l’arresto del Brigida, egli si trovava effettivamente in compagnia
degli Ammendola, padre e figlio, (coimputati), che a loro si era avvicinato il
conducente di un’autovettura, che il Brigida si era allontanato dal gruppo per
raggiungere e fermarsi presso lo stabile posto nella zona retrostante (nel cui
muro perimetrale venivano poi rinvenute, occultate, le confezioni di
stupefacente pronte per lo spaccio) ed aveva, quindi, fatto immediato ritorno
verso il gruppo, compiendo, infine il gesto di consegnare qualcosa allo
sconosciuto.
E’ del tutto ovvio che questa condotta non può essere certo rivalutata
dal giudice della riparazione in chiave accusatoria, avendo quello del merito
affermato che non vi era la prova che il Brigida avesse preso la sostanza
stupefacente. Ma ciò che rileva è che il ricorrente è venuto a trovarsi,
volontariamente, in una situazione (il luogo ove è avvenuto il fatto è noto
come area di spaccio di stupefacenti) ove chiaramente altri ponevano in
essere comportamenti illegali, tanto da indurre in errore gli agenti operanti
nel far loro ritenere che egli fosse parte attiva dello spaccio di droga.
L’argomentazione della Corte della riparazione è incensurabile: la
frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali ed ambientali
compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera
l’interessato a fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti.
Circostanza, questa, non verificatasi, nel caso di specie, per non
avere il Brigida fornito alcun chiarimento al riguardo tale da consentire al
giudice delle indagini preliminari, in sede di interrogatorio di garanzia, di
valutare differentemente gli elementi di fatto a suo carico, così contribuendo,
anche con condotta successiva alla commissione del reato, a trarre in inganno
l’A.G..
Di fronte alla condotta volontaria del ricorrente

su descritta,

sussistevano, dunque, concrete probabilità che egli potesse essersi reso
responsabile del reato contestato e, comunque, ad aver colpevolmente indotto

indagini e rimasti provati con certezza, ancorché ritenuti non bastevoli, come

l’Autorità giudiziaria a credere nel suo coinvolgimento e a procedere
all’applicazione della misura cautelare personale.
Ed appare evidente che il GIP, nella valutazione complessiva della
condotta del Brigida, in relazione alla verifica dei presupposti per emettere il
provvedimento cautelare, ha tenuto senz’altro conto dei dati oggettivi ma anche
del comportamento dell’indagato, e di tanto ne ha tenuto in conto la Corte
territoriale, nell’esaminare la richiesta

de qua,

sotto il profilo della colpa,

indipendentemente dalla relativa valutazione di non valenza criminale operata
dalla sentenza assolutoria.

spese processuali. Le spese processuali vanno compensate tra le parti
considerando che la memoria del costituito Ministero si limita a richiedere il rigetto
del ricorso senza apportare significative argomentazioni in diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2015.

Al rigetto del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle

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