Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36890 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36890 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERCOLINO GIUSEPPE N. IL 09/01/1989
avverso l’ordinanza n. 1320/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
09/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
~sentite le conclusioni del PG Dott. ii624.44.9 k/V-E”

ca.,,k,r75

Uditi difenso vv.;

I.

7.4

Data Udienza: 23/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ercolino Giuseppe avverso
l’ordinanza emessa in data 9.3.2015 dal Tribunale di Bari in funzione ex art. 310
CU- )
c.p.p., in parziale accoglimento dell’appello interposto dal P.M. avverso l’ordinanza
del G,i.p. del Tribunale di Foggia del 18.9.2014 di rigetto di applicazione della misura
cautelare carceraria richiesta dal medesimo P.M., applicava al predetto Ercolino, con
efficacia dal 18.9.2014, la misura degli arresti domiciliari con prescrizioni per il delitto

di cocaina in concorso con Sementino Giuseppe; in epoca antecedente e prossima
all’11.10.2013).
2.1. Il ricorrente deduce il vizio motivazionale assumendo che le intercettazioni
ritenute contenere elementi gravemente indiziari della detenzione 10 gr. di cocaina
acquistati a Vieste erano equivoche poiché dalle parole profferite dall’Ercolino si
evinceva che la stessa era stata destinata ad uso esclusivamente personale, con la
conseguenza della necessità di un “quid pluris” ai fini dell’emissione della misura
cautelare.
2.2. Rilevava inoltre, che, risalendo l’efficacia della misura al 18.9.2014, doveva
ritenersi estinta per decorrenza del termine massimo di durata.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. In tema di misure cautelari personali, l’insussistenza (o meno) dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce
nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di
legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur
formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di
una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Da ciò
derivando che, ove venga denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di
motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare
o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento
delle risultanze probatorie.
E nel caso di specie è stata con congrua motivazione rilevata la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza in ordine al reato di acquisto e cessione di 10 gr. di cocaina che
2

di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dPR 309/1990 (acquisto, detenzione e trasporto di 10 gr.

il ricorrente assieme al Sementino avevano acquistato al prezzo di 700 euro per conto
di un terzo soggetto “un compagno nostro” (pag. 7 ord.).
Ed è stata, altresì, fornita adeguata interpretazione della frase “ce la siamo finita”
profferita dall’Ercolino, nel senso che deve ritenersi che in occasione delracquisto
della cocaina l’Ercolino e il Sementino “ne avevano approfittato per prendere una
residua parte per uso personale (in tal senso se l’erano “finita “)”: invero, la
conversazione in questione non può essere letta disgiuntamente dalle altre riportate
nel provvedimento impugnato da cui si evince che l’Ercolino doveva provare

Del resto, giova rammentare che in tema di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,
anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto riservata all’apprezzamento
del giudice di merito le cui argomentazioni al riguardo sono estremamente esaustive
con valutazione che si sottrae al giudizio di legittimità, palesandosi la valutazione
logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Cass. pen. Sez. VI, 8.1.2008,
n. 17619, Rv. 239724).
Quanto alla eccepita decorrenza termini di custodia, si osserva che per il reato in
questione, essendo prevista una pena edittale fino a venti anni di reclusione, ai sensi
dell’art. 303, comma 1 n. 3) c.p.p. è prevista la durata massima di 1 anno, non
ancora spirato attesa la decorrenza dal 18.9.2014.
Da nulla risulta, atteso il principio di autosufficienza del ricorso, che il ricorrente abbia
scontato, come asserito in ricorso, la misura per l’altro episodio (quale?) e rimesso in
libertà per decorrenza termini e, tanto meno, che tale ulteriore episodio coincida sotto
ogni profilo con quello oggetto della misura attualmente applicata.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi che copia del presente provvedimento venga immediatamente
trasmesso, a cura della cancelleria, al competente Tribunale Distrettuale del riesame
di Bari, per gli adempimenti di cui all’art. 92 delle norme di attuazione del c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito
nell’art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a
mezzo fax.
Così deciso in Roma, il 23.6.2015

personalmente la qualità della cocaina ricevuta dal Ciuffreda.

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