Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3689 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3689 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

18/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stefano Tocci che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 18 agosto 2015 il Tribunale per il riesame di Lecce rigettava
l’istanza ex art. 309 cod.proc.pen. proposta nell’interessi di Castrovillari Alessandro avverso il
provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi che aveva applicato la misura della
custodia cautelare in carcere allo stesso perchè indagato del delitto di rapina aggravata.
1.2 Riteneva il Tribunale della libertà che nessun dubbio potesse sussistere quanto alla
ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza desumibili dal riconoscimento fotografico e dalle
sommarie informazioni rese dalla persona offesa oltre che da un testimone; con riguardo alle
esigenze cautelari, rilevava la sussistenza di un pregnante pericolo di reiterazione avuto
riguardo alle modalità della condotta ed ai numerosissimi precedenti sussistenti a carico
dell’imputato per analoghi reati contro il patrimonio ed in tema di stupefacenti, che dovevano
fare ritenere Castrovillari soggetto nei cui confronti esprimere un “giudizio prognostico
assolutamente negativo”.
1.3 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato
deducendo, come motivo unico, la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione
alla mancata specificazione da parte del Tribunale delle ragioni per le quali non potere ritenere

Data Udienza: 10/12/2015

adeguata nel caso in esame la misura degli arresti domiciliari unita allo strumento di controllo
del braccialetto elettronico.
All’udienza del 10 dicembre 2015 le parti concludevano come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2.1 La motivazione del Tribunale del riesame di Lecce contiene specifiche indicazioni circa
l’insussistenza delle condizioni tali da legittimare l’adozione di un differente regime cautelare,

ed anche per spaccio di stupefacenti, ma soprattutto dalle modalità della condotta, tenuta con
evidente professionalità, con l’aiuto di altra persona, in totale spregio dell’incolumità altrui,
finita con la sottrazione alle ricerche dell’autorità”.
2.2 A fronte di tali specifiche deduzioni, va ricordato come, per costante insegnamento di
questa Corte, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del
merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze
processuali, non essendo necessaria l’analisi approfondita e l’esame dettagliato delle predette
ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento,
dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi
implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Sez. 6,n. 20092 del 04/05/2011 Rv. 250105). Proprio in applicazione del suddetto principio,
deve ritenersi che lo specifico riferimento contenuto nell’impugnata ordinanza a plurimi
elementi significativi di “un giudizio prognostico assolutamente negativo, tale da ritenere che il
prevenuto si atterrebbe spontaneamente alle prescrizioni attinenti alla misura degli arresti
domiciliari affidati al senso di autolimite” contiene, implicitamente, una chiara valutazione
negativa circa la possibilità di concessione del regime degli arresti domiciliari pur con l’ausilio
del c.d. braccialetto elettronico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Il cancelliere dovrà provvedere
agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. c.p.p.
Roma 10 dicembre 2015
I Consigliere relator
I azio P rdo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

costituite: “dai precedenti penali del prevenuto, numerosissimi per delitti contro il patrimonio,

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