Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36889 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36889 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
DARII DIMITRI

n. il 29.10.1988

avverso la sentenza n.799/15 della Corte d’appello di Bologna del 24.02.2015
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all’udienza pubblica del 14 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.ssa Marilia Di Nardo che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO
DARII DIMITRI ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
della Corte d’appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna del Tribunale
locale, in data 17.11.2014, in ordine a più delitti di furti aggravati in concorso con altri.
Si denuncia violazione di legge in relazione al giudizio di bilanciamento delle
circostanze aggravanti e di quelle attenuanti ex art. 69 cod. pen. ritenute tra loro
equivalenti, anche se sussistevano elementi significativi (giovane età del ricorrente,
ampia confessione degli addebiti e collaborazione processuale) al fine di comprendere la
concreta capacità a delinquere del prevenuto in ordine ai criteri fissati dall’art. 133 cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo è infondato, sicché il ricorso va rigettato.
Invero, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.
sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione
solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16
giugno 2004 n. 26908 rv. 229298).
Certamente, per il caso di specie, non può sostenersi che il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate
aggravanti sia frutto di arbitrio, attesa la esauriente motivazione sul punto, laddove la
Corte, primariamente, rileva la valenza non assoluta della confessione che, sebbene
abbia legittimato la concessione delle attenuanti generiche, è stata resa, a seguito
dell’arresto in flagranza del DARII, in presenza di un quadro probatorio che non lasciava
vie di scampo. Tale valutazione è stata tenuta debitamente in conto per escludere che le
attenuanti generiche fossero prevalenti sulle aggravanti relative ai furti e alla recidiva.
Non tralasciando, poi, di osservare che non può assumere decisiva rilevanza la giovane
età del giudicato che, a dispetto della sua giovane età, ha dimostrato di possedere
sufficiente abilità esecutiva, spregiudicatezza e determinazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente medesimo al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma all’udienza del 14 luglio 2015.

pen..

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