Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36886 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36886 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

SCIUTO Francesco, n. a Catania il 9\3\1973
avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catania del
25\2\2013 (n. 1248\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Oscar
Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 16/04/2014

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 25\2\2013 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna
di Sciuto Francesco per l’occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare e di
furto d’acqua ed energia elettrica attraverso abusivi allacciamenti (acc. in Catania il
19\11\2008). Ha osservato il giudice di merito che la responsabilità dell’imputato
emergeva dalla sua sorpresa in flagranza.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente
nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da
sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti
rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21858
del 19/12/2006 Ud. (dep. 05/06/2007), Rv. 236689).

Nel caso di specie l’assenza di specificità è palese, in quanto a fronte di una sentenza
che indica con puntualità gli elementi di prova di responsabilità, l’imputato si è limitato
ad una generica protesa di innocenza.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00= (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2014
Il Consiglie e este ore

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando il
vizio di motivazione laddove la corte di merito aveva desunto dalla mera presenza
dello Sciuto nell’appartamento la sua responsabilità nella commissione dei fatti che,
peraltro, riguardavano gran parte degli appartamenti del complesso immobiliare.

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