Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36883 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36883 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
PROCOPIO GIOVANNI

n. il 21.10.1969

avverso la sentenza n.2159/14 della Corte d’appello di Catania del 30.09.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all’udienza pubblica del 14 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.ssa Marilia Di Nardo che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO

PROCOPIO Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, della Corte d’appello di Catania che ha confermato, quanto alla
responsabilità penale in ordine al delitto di cui all’art. 589 cod. pen., la sentenza del
locale Tribunale – sezione distaccata di Giarre – del 18.01.2012, ed ha escluso il
Ministero degli interni nella sua qualità di responsabile civile.
Il fatto è ben descritto nella imputazione: il PROCOPIO, quale ufficiale di PG,
mentre si trovava in servizio a bordo dell’autovettura di istituto condotta da altro

di uno scooter condotto da Di Grazia Antonino, scendendo dall’auto di servizio per
bloccare il primo, dopo che lo stesso era caduto dal mezzo per la brusca ed involontaria
frenata del conducente, impugnando la pistola d’ordinanza con il colpo in canna, per
imprudenza e negligenza, consistita nell’omettere, avendone la possibilità, di rispettare
le regole comuni di diligenza ed esperienza per la custodia e l’uso dell’arma in
dotazione, omettendo di azionarne il dispositivo di sicurezza e deporla nella fondina,
faceva esplodere accidentalmente un colpo che attingeva il Grasso Giovanni nella parte
bassa della regione occipitale, cagionandone la morte.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine agli artt.
51 e 53 cod. pen. circa l’uso legittimo delle armi da parte delle FF.00., in particolare si
mette in evidenza un dato di fatto non considerato dai giudici del merito: la fuga dei
due sospettati non è cessata, dagli atti non emerge alcuna circostanza contraria. Non vi
è desistenza, non vi è consegna spontanea alle Autorità di polizia da parte dei due
giovani. Gli inseguitori sono costretti a continuare la loro azione, mettendo a
repentaglio la loro vita per salvaguardare quella degli altri. La resistenza a pubblico
ufficiale era ancora in atto. Inoltre, non si poteva affatto escludere che i giovani si
trovassero in possesso di un’arma; che non lo fossero lo diranno successivamente le
indagini, ma il PROCOPIO ritenendoli dei rapinatori aveva ragioni plausibili per pensare
che fossero armati. Gli stessi erano a bordo di un ciclomotore con targa illeggibile e
contraffatta.
Segue una disamina interpretativa circa l’inquadramento dell’uso legittimo delle
armi dove si affianca alla legittima difesa (art. 51) l’adempimento del dovere (art. 52),
con la conseguenza del carattere sussidiario e residuale dell’art. 53 cod. pen..
Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge, nella specie dell’art.
59, comma 4 cod. pen., per non essere stata applicata, in via subordinata, la
disposizione di tale norma che prevede l’erronea sussistenza della scriminante.
Con il terzo motivo oggetto della violazione di legge è l’art. 45 cod. pen
ravvisandosi, in ulteriore ipotesi la scriminante del caso fortuito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi esposti, di cui certamente il primo non consentito in sede di giudizio di
legittimità, sono, comunque, infondati sicché determinano il rigetto del ricorso.

agente (Maugeri), nel corso dell’inseguimento di Grasso Giovanni, che fuggiva a bordo

Con il primo motivo, pur denunciandosi una violazione di legge (V. parte
narrativa), si propone la questione concernente la ricostruzione del fatto,
nuovamente riproposta con l’odierno ricorso. Ritiene, quindi, il Collegio che la
violazione di legge è stata solo enunciata,’ in effetti la censura ha ad oggetto un
vizio di motivazione deducendosi la mancata considerazione di un dato di fatto: la
fuga dei due inseguiti non era cessata sino al momento dell’esplosione del colpo di
pistola, non emergendo dagli atti alcuna circostanza contraria in tal senso. Con la
conseguenza che gli agenti operanti sono stati costretti a continuare nella loro
azione di polizia facendo uso legittimo dell’arma per contrastare la condotta di

Il Collegio dissente da tale assunto in fatto, atteso che la Corte d’appello, pur
concordando con la motivazione del Tribunale circa la sussistenza della contestata
condotta colposa addebitata al ricorrente, non ha condiviso, preliminarmente, quanto
affermato dal giudice di I grado in ordine all’insussistenza in atti di prove del fatto che,
anche una volta appiedati, i due soggetti stessero continuando a fuggire. Così come non
si è ritenuto corretto affermare che il Maugeri avesse bloccato uno dei due fuggitivi
mentre era ancora a terra.
Al contrario, proprio dalle dichiarazioni del Maugeri, è emerso che egli ha dovuto
rincorrere il conducente del ciclomotore. Infatti – in base a quanto da lui dichiarato – il
Di Grazia, una volta caduto, si rialzava e ricominciava a correre, tanto da costringere il
Maugeri ad inseguirlo e a bloccarlo con uno sgambetto. Il teste precisava altresì di
averlo bloccato “lontano dalla macchina”.
Ciò precisato, la Corte Catanese ha ritenuto che effettivamente, dal momento in
cui ha avuto inizio l’inseguimento a quando i due giovani sono stati bloccati, vi sia stata
una successione temporale che difficilmente consente di distinguere due vere e proprie
fasi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale. Tuttavia, ciò non ha inciso sul fatto
che il Procopio abbia violato le regole di comune esperienza e diligenza per la custodia
e l’uso dell’arma in dotazione, ritenendo infondati sul punto i motivi posti a base del
gravame di merito.
Dunque, il ricorrente propone una presunta “diversa” ricostruzione dei fatti che in
effetti coincide con quella contenuta nell’impugnata sentenza, ciò al fine di avvalorare la
tesi difensiva dell’uso legittimo delle armi da parte di un tutore delle FF.00., non
considerando che la Corte catanese, ha, comunque, evidenziato profili di colpa generica
nell’uso e nella custodia delle armi in capo all’imputato, anche considerando che la fuga
della vittima dall’inizio dell’inseguimento sino all’esplosione del colpo di pistola non si
sia mai interrotta.
Sul punto la motivazione va pienamente condivisa in quanto supportata da una
argomentazione logica non scalfita dai rilievi difensivi, come riportati nella parte
narrativa:” se, infatti, è proprio l’aver condotto il ciclomotore in modo spericolato,
urtando numerosi veicoli e mettendo così in pericolo l’incolumità pubblica che ha
legittimato l’uso delle armi

(n.d.r.: il Procopio durante l’inseguimento dall’interno

dell’autovettura di servizio aveva esploso in aria alcuni colpi di pistola a scopo

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resistenza dei sospettati.

intimidatorio per bloccare la fuga dei due giovani), è da ritenere conseguenza logica
che, nel momento in cui i due seppur non volontariamente, abbandonano il ciclomotore
per continuare la fuga a piedi, la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica è da
considerarsi cessata: ea mera fuga in sé non costituisce legittimazione all’uso delle
armi”.
Altrettanto ineccepibile, in punto di logica, è la considerazione che, prima di
scendere dall’auto, per inseguire a piedi il Grasso, il ricorrente avrebbe dovuto riporre la
pistola nella fondina o, quanto meno, metterla in sicurezza. Invece, si è trovato ad
inseguire il giovane con la pistola in mano e, quasi certamente, con il dito ancora sul

dito sul grilletto solo al momento della caduta del fuggitivo. Conferente sul punto, nel
contrastare le osservazioni difensive, è il richiamo ai risultati della perizia balistica; il
consulente tecnico del PM è stato chiaro nell’affermare che la pistola in questione è
un’arma che si caratterizza per il fatto che è praticamente impossibile che esploda un
colpo accidentalmente, se non perché si ha un dito sul grilletto.
Il ricorrente dimentica che il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni
giustificative della decisione ha, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte
circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di
andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il
giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti,
ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di
apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può,
come nel caso che ci occupa, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto,
senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato
dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal
testo del provvedimento impugnato. Com’è stato rilevato nella pronuncia 21644/13 di
questa Corte: la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli
atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della
motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da
“altri atti del processo”, purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha
infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della
motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
In altri termini, vi sarà stato “travisamento della prova” qualora il giudice di
merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio,
un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo
stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure
dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o
ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma – occorrerà ancora ribadirlo – non spetta
comunque a questa Corte Suprema “rivalutare” il modo con cui quello specifico

grilletto, in quanto si è fondatamente ritenuto poco verosimile che egli abbia posto il

mezzo di prova è stato apprezzato dal ,giudice,di merito, attraverso la verifica del
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travisamento della prova. Per ,3.::•-rEi slatti “travisamento della prova” occorre che sia
stata inserita nel processo un’informazione rilevante che invece non esiste nel
processo, oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della
motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l’atto
che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere
carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità

nel merito.
Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le
censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano chiaramente
infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello
di Catania alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a
questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di
legittimità.
Quanto agli altri due motivi: il secondo è infondato per le ragioni già esposte con
riferimento alla prima censura, atteso che la evidente percezione della inesistenza di
un pericolo per la pubblica incolumità, nel momento in cui l’inseguimento è
continuato a piedi, esclude l’errore (ad, 59, 4 co. cod.pen.) del ricorrente nel
supporre la esistenza della scriminante dell’uso legittimo delle armi. In particolare la
Corte d’appello evidenzia che i fuggitivi non erano armati, né in nessun momento gli
agenti opranti hanno avuto ragione alcuna per poter pensare che lo fossero. E
correttamente considera che non è certamente la circostanza negativa di “non poter
escludere che i fuggitivi fossero armati” a legittimare le Forze dell’Ordine all’uso delle
armi. Condivisibile, sul piano di diritto, è la considerazione della Corte territoriale
laddove ha sostenuto che, se così fosse, si dovrebbe giungere alla conclusione, del
tutto inaccettabile, che ogni circostanza – non potendosi escludere che delle persone
sospette siano armate – l’uso delle armi sarebbe legittimo.
Da ultimo (terzo motivo) quanto all’invocato caso fortuito, nel condividere
l’impostazione in diritto dei giudici dell’appello, si ricorda che la rilevanza giuridica
del caso fortuito è inesorabilmente legata ad un’azione umana, come riconosce la
dottrina assolutamente prevalente, e come è rilevato dalla stessa formulazione
dell’art. 45 cod. pen. che, adoperando l’espressione «commettere», suppone la
presenza di un comportamento umano, attivo o negativo. Dall’incrocio di questo con
l’avvenimento casuale deriva la produzione dell’evento, nel senso che questo,
secondo il principio della equivalenza delle cause, è eziologicamente riconducibile
alla condotta dell’uomo, il quale tuttavia non ne risponde per l’intervento del fattore
causale imprevedibile. Dunque, il caso fortuito presuppone l’integrità del rapporto di
causalità materiale tra la condotta e l’evento, collocando
j____
. come causa (soggettiva)

una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe

di esclusione della punibilità. Questa concezione è contrastata da quella, oggettiva,
secondo la quale il fortuito escluderebbe il rapporto materiale. In linea di principio,
questa Corte ritiene che la concezione soggettiva risponda compiutamente alla
logica del sistema normativo, sia perché l’art. 45, pur non definendo il fortuito, si
riferisce a questo come ad un evento (imprevedibile) che si inserisce nel corso di
un’azione umana, sia perché la tesi che esclude il rapporto di causalità
determinerebbe il carattere pleonastico dell’art. 45, che sarebbe un duplicato
dell’art. 41 cpv c.p.; il che sembra inammissibile, per la presunzione di coordinata
razionalità che deve pur assistere la redazione di un testo normativo improntato a

caso fortuito esclude la colpevolezza, sia pure come conseguenza riflessa del venir
meno del rapporto di causalità materiale

(Sez.

4,

Sentenza n.

10823

del

25/02/2010 Ud. Rv. 246506, Sez. 4, Sentenza n. 44548 del 17/09/2009 Ud. , Rv.
245469; Cass. SU 14 giugno 1980, Felloni; conformi Cass. III 18.12.1997, Rosati,
RV 209868, CP 1999, 988; Cass. IV 30.10.1990, Lo Nigro, RV 186075).
Dunque, l’accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la
punibilità dell’agente – sul comportamento del quale viene ad incidere – deve
risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua
colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa
al fenomeno – solo, dunque, apparentemente fortuito – ovvero nei casi in cui,
comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito
e il soggetto agente, (nel senso che l’accadimento, pure eccezionale, poteva in
concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente
negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso
giuridico. (Cass. IV 9 dicembre 1988, Savelli, RV 180850).
Orbene, per il caso sottoposto al nostro esame per quanto ampiamente

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iss stendo la condotta colposa, come
argomentato è decisamente da escludersi )7 -t-‘—
delineata, del ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma all’udienza del 14 luglio 2015.

sistematicità. D’altro canto, questa medesima teoria finisce per ammettere che il

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