Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36881 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36881 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO FRANCESCO N. IL 16/05/1966
avverso l’ordinanza n. 162/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
onclusioni

Data Udienza: 10/07/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo contraddittorietà e illogicità della
motivazione.
2.1. Con riferimento al delitto associativo, osserva che, dalle stesse conversazioni
intercettate, come riportate nel corpo dell’ordinanza impugnata, emerge la dissoluzione del
gruppo criminale al quale l’indagato è accusato di appartenere. Infatti, nella conversazione del
26 giugno 2007 tra Cesarano Domenico e Casillo Domenico, si afferma che il gruppo non esiste
più, che ognuno è padrone di fare ciò che vuole e che “quel tempo” è ormai tramontato.
Tale brano, con evidente travisamento della prova, viene interpretato dal collegio cautelare nel
senso che la strategia criminale sarebbe semplicemente cambiata, in quanto sarebbe stata
autorizzata la creazione e la operatività di singole, minime articolazioni territoriali, comunque
dipendenti, tuttavia, da un unico centro. In realtà, in base a una lettura non prevenuta delle
frasi pronunciate dai dialoganti, emerge, ad esempio, che uno dei due afferma che non si può
certamente più fare “la testa di legno” per conto di nessuno. Di talché, se azioni criminali
vengono comunque commesse, esse sono da imputare ai singoli individui, i quali si muovono in
modo del tutto autonomo. Né a conclusioni diverse possono condurre le propalazioni del
collaboratore di giustizia Giuliano Salvatore, il quale rende dichiarazioni connotate da assoluta
genericità, tanto da essere paragonabili a mere voci correnti nel pubblico. Lo stesso peraltro
riferisce cose apprese de auditu e non conosciute direttamente. Neanche la conversazione
citata a pagina 15 dell’ordinanza ricorsa può essere interpretata in danno dell’indagato, atteso
che, con riferimento a un estorsione che sarebbe stata consumata nel comune di Cava de’
Tirreni, il Cozzolino, a proposito dell’intenzione di qualcuno di parlare con suo cognato Bifulco
Biagio, esclama “come è che vuole parlare con lui?”; con il che manifesta un moto di mera
curiosità e non altro.
2.2. Non si vede poi come, sulla base della conversazione trascritta pagina 17, il
collegio cautelare abbia ritenuto che il ricorrente abbia preso parte a un incontro con il latitante
Russo Salvatore, atteso che nessun riferimento a tale incontro si rinviene nella predetta
conversazione.
3. Con riferimento alle estorsioni (consumata e tentate), osserva il ricorso che, quanto
al delitto di cui al capo E), le effettuate intercettazioni consentono di escludere alla radice che
la consegna di denaro al Cozzolino rappresenti il frutto di un’attività estorsiva. Non vi è, infatti,
nessun motivo per ritenere ciò; si tratta piuttosto di un legittimo incasso conseguente alla
attività professionale del ricorrente, che è titolare di un caseificio. Peraltro, si fa riferimento a
un assegno postdatato, il che rappresenterebbe una modalità quantomeno anomala, se riferita
all’incasso di un estorsione.
3.1. Quanto al delitto di cui al capo F), non si vede come l’avere il ricorrente proposto a
Giordano Angelo di servirsi dell’opera professionale dell’ingegner Maraolo Antonio possa essere
considerata condotta integrante richiesta di tipo estorsivo.
Quanto infine al delitto di cui al capo G), è da rilevare che erroneamente il TdR attribuisce
valenza simulatoria alle conversazioni intercettate, laddove esse -viceversa- scagionano
completamente il Cozzolino, il quale ebbe regolarmente a pagare il Cascone per il ciclomotore
da lui ritirato e ciò fece attraverso tale Cutolo Pasquale, che era a sua volta creditore del
Cascone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto; il ricorrente va condannato alle spese del
grado.

1. Il TdR di Napoli, con il provvedimento impugnato, ha confermato l’occ in carcere a
carico di Cozzolino Francesco, sottoposto a indagine con riferimento ai delitti partecipazione
ad associazione camorristica (capo A), concorso in estorsione aggravata in danno di soggetto
da identificare (capo E), concorso in tentativo di estorsione aggravata in danno di Giordano
Angelo e di Cascone Paolo (capi F e G).

2. Quanto alla estorsione del capo E), la conversazione intercettata (cfr. pagina 26) dà
atto come al Cozzolino sia stata consegnata una somma, costituente parte del pagamento
globale che, come per tradizione camorristica, doveva avvenire in tre riprese (Natale, Pasqua,
Ferragosto). Il fatto che il ricorrente abbia incassato un assegno viene correlato dai giudici del
collegio cautelare a diverso episodio (pagina 28).
3. Quanto all’estorsione di cui al capo F), si legge nel provvedimento impugnato che
essa non consistette certamente nella proposta avanzata da Cozzolino a Giordano di servirsi
dell’ingegner Maraolo, ma nell’imposizione al negoziante di recarsi al cospetto del Cozzolino
stesso e di tale Maturo Francesco. Poiché Giordano temporeggiava, tale Sasso Giovanni si recò
presso il suo negozio per rimproverarlo e per minacciarlo (” ti ho mandato a prendere… Lo sai
che chi sparo in petto”). Successivamente, per quel che si legge a pagina 29, lo stesso
ricorrente si presentò nel negozio del Giordano, dimostrandosi a conoscenza del fatto che lo
stesso doveva iniziare lavori per la costruzione di un locale commerciale; solo in
quell’occasione gli propose il Maraolo.

1.1. Si deve innanzitutto premettere che la interpretazione delle conversazioni
intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce
questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito,
questione che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto
alle massime di esperienza utilizzate (ASN 200817619-RV 239724).
Di talché, a meno che non si sia in presenza di una lettura assolutamente incongrua e del tutto
sganciata dai dati fattuali, detta interpretazione non può essere aggredita con ricorso per
cassazione.
1.2. Tanto premesso va, tuttavia, osservato che effettivamente dalla conversazione
riportata a pagina 17 del provvedimento impugnato, non si riesce a comprendere sulla base di
quali elementi si sia ritenuto che il ricorrente abbia incontrato il latitante Russo Salvatore.
Unico riferimento è quello all’incontro con un tal Salvatore, che il Cozzolino non vedeva da 20
anni. Si tratta, evidentemente, di elemento niente affatto individualizzate, sulla base del quale
non si può costruire l’ipotesi fatta propria dal TdR.
1.3. Nondimeno, pur “depurata” da tale impropria interpretazione, la motivazione con
riferimento alla sussistenza di gravi indizi di appartenenza dell’indagato all’associazione
camorristica rimane salda, a seguito della cosiddetta prova di resistenza.
Sostiene, non illogicamente, il collegio cautelare, che le conversazioni intercettate stiano
semplicemente testimoniare la modifica del modus operandi della consorteria criminale e non
la sua dissoluzione. È superfluo osservare che ciò che rileva non è l’idea che i protagonisti delle
vicende criminali hanno della riconducibilità della loro condotta questa o a quella figura di
reato, ma l’obiettiva inquadrabilità di determinate condotte negli schemi normativi elaborati dal
legislatore. Partendo da tale presupposto, che una consorteria criminosa abbia struttura
accentrata o, viceversa, “confederata” e policentrica (con conseguente autonomia operativa di
ciascun sottogruppo) è circostanza del tutto irrilevante. L’intero impianto motivazionale del
provvedimento impugnato, che fa riferimento a precisi dati fattuali emergenti dalle numerose
conversazioni intercettate, sta a provare che, a far tempo dal 2004, l’associazione
camorristica, che aveva visto al suo vertice Fabbrocino Mario, aveva continuato ad operare, sia
pure con diverse modalità e con figure apicali identificabili in Cesarano Domenico, Bifulco
Biagio e anche nello stesso ricorrente Cozzolino Francesco.
1.4. Al proposito, oltre alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuliano Salvatore
(che, benché de relato non sono né inutilizzabili, né insignificanti, cfr. S.U. sentenza
29.11.2012, ric. Aquilina e altri), il TdR pone in evidenza come gli associati avevano la
dotazione di armi (pagina 13), come disponessero di una cassa comune (pagina 21), e quindi
come fosse necessario individuare i criteri per la distribuzione degli illeciti profitti, come
avessero una comune strategia, ad esempio, l’intenzione di conquistare il Comune di Somma
Vesuviana (pagina 18), in quanto il clan non poteva abbassarsi a fungere da “testa di legno” di
qualcun altro, come curassero i rapporti con gli altri dan, mantenendo i contatti con i loro
esponenti.
1.5. Si tratta di dati altamente sintomatici della esistenza in vita della struttura
camorristica e della adesione alla stessa del ricorrente.

5. A cura della Cancelleria vanno disposte le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp.
att. cpp.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; manda
alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 10 luglio 2013.

4. Quanto infine all’estorsione di cui al capo G) (per vero contestata come tentata, ma
che, sulla base di quanto si legge nel provvedimento, dovrebbe ritenersi consumata), non è
esatto che il collegio cautelare abbia interpretato in chiave simulatoria le conversazioni
intercettate. Ha semplicemente affermato che dette conversazioni non smentiscono il fatto che
il Cozzolino ebbe a prelevare un ciclomotore presso il negozio del Cascone e per lungo periodo
non lo pagò. Solo dopo la denuncia del Cascone e le sue reiterate dichiarazioni accusatorie, il
ricorrente cominciò a insistere per versare il prezzo del ciclomotore. Si tratta dunque di un
postfatto assolutamente irrilevante per quel che riguarda la consumazione del reato. Peraltro,
si mette in evidenza nel provvedimento impugnato che non emerge nemmeno con chiarezza se
poi detto prezzo sia stato pagato, attraverso l’intervento di tale Pasquale (dal ricorso si
apprende essere tale Cutolo Pasquale).

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