Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36881 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36881 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
MEMA VULLNET

n. il 07.09.1980

avverso la sentenza n.459/2014 della Corte d’appello di Catanzaro del 25.06.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all’udienza pubblica del 3 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Gli avvocati Giovanni Aiiricò e Paolo brio, difensori dell’imputato, insistono
nell’accoglimento dei motivi del ricorso.

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. MEMA Vullnet ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
della Corte d’appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza di condanna emessa
nei suoi confronti, unitamente ad altri coimputati, dal Tribunale di Rossano il 30.04.2013
in ordine al delitto associativo, contestato al capo 36 della rubrica e, riconosciuta la
circostanza aggravante di cui all’art. 74 co. 4 d.p.R. 309/90 (per essersi associati allo
scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 d.P.R. 309/90, tra gli altri
contestati ai capi 7,8,9,10,11,12,13 relativi a sostanze stupefacenti del tipo eroina, con

d.P.R., lo ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione.
2. Con il ricorso si premette che il MEMA è stato giudicato in primo grado in
contumacia e in assenza, anche se il giudice procedente avrebbe dovuto essere a
conoscenza delle ricerche messe in atto, in forza dell’ordinanza di misura cautelare del
GIP di Catanzaro nel 2005, e delle successive ricerche internazionali, partite dalla
Procura generale di Catanzaro. Al MEMA nessun provvedimento è mai stato notificato
sino al 22 luglio 2013 giorno del suo arresto in Bulgaria a seguito di M.A.E. emesso
dall’autorità italiana e contenente la misura cautelare emessa nell’ambito di questo
procedimento dal GIP di Catanzaro del 2.11.2005.
Si impugna quindi il capo 2 della sentenza in relazione al rigetto della richiesta di
applicare le disposizioni entrate in vigore con la L. 67/14, sul rilievo che, nel caso in
esame, la legge indicata è sopravvenuta alla sentenza del Tribunale del 30.04.2013, per
cui, trattandosi di norma procedurale, regola rapporti successivi alla sua entrata in
vigore. Inoltre, si denuncia vizio di motivazione in relazione ai principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, l’applicabilità della legge in vigore secondo la
giurisprudenza CEDU ed artt. 10.11. e 117 Cost.. Si richiama la sentenza CEDU
Sejdovic/Italia che ha sancito l’obbligo di garantire all’imputato il diritto di essere
presente nell’aula di udienza, sia durante la prima procedura a sua careo, sia nel corso
del nuovo processo. Si argomenta che, con l’entrata in vigore della L. 67/14, il legislatore
ha soppresso l’istituto della contumacia e ha imposto al giudice di sospendere il
procedimento fino a quando l’imputato di persona non riceva la notifica del
provvedimento e l’informazione del procedimento a suo carico. La stessa legge si
preoccupa di assicurare quella tutela durante tutta la durata del procedimento. Per il
ricorrente non si comprende il rifiuto della Corte di applicare le nuove norme. Se
l’assunto appare confortato dalle disposizioni transitorie di cui alla L. 118/2014 è
ragionevole ritenere che le stesse, nel limitare l’applicazione delle nuove disposizioni ai
soli procedimenti dove la sentenza di primo grado non è stata pronunciata, violano i
principi fondamentali dell’ordinamento ed in particolare gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché
quelli affermati dalla CEDU e dalla sua giurisprudenza. Si solleva, pertanto, questione dl
legittimità costituzionale delle norme transitorie nella parte in cui non estendono

disponibilità di armi), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 73 co. 3 stesso

l’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla L. 67/2014 anche ai procedimenti per i
quali è stata pronunciata sia la sentenza di primo che di secondo grado.
2. 1 Con il secondo motivo si impugna il capo 2 della sentenza della Corte
distrettuale in relazione alle affermazioni di responsabilità dell’imputato per la
partecipazione alla sedicente associazione criminale sotto il profilo di vizio della
motivazione.
Si argomenta che la Corte territoriale, nel richiamare le motivazioni del giudice
del primo grado di giudizio, fonda il suo convincimento su ” plurimi contatti telefonici
avutisi tra il Negollari e il Mema ( e altro soggetto ritenuto partecipe all’associazione),

per il trasporto di sostanza stupefacente dall’Albania all’Italia e come dalle conversazioni
emergesse l’usualítà di tali trasporti ad opera del Mema”, richiamando due telefonate: la
conversazione del 13.3.2002 ore 17.02 e quella delle 17.04.
Ma tali telefonate non corrispondono a quelle elencate dal Tribunale a pag. 24 e
25 della sentenza. La Corte di Appello sostiene che la telefonata delle ore 17.02 (pag. 7
della sentenza impugnata) sia intervenuta tra Negollari e Mema e che quest’ultimo si
dichiara pronto ad eseguire il viaggio. Al contrario la telefonata delle ore 17.02 non è
intervenuta tra Negollari e il Mema, ma tra il Negollari e il fratello Asllan al quale il
Negollari chiede il numero di telefono del Mema.
Già solo questa circostanza è significativa che il Mema non apparteneva alla
organizzazione capeggiata dal Negollari che non disponeva nemmeno del numero di
telefono dell’associato. E’ irragionevole ritenere che il capo di un’associazione non
disponga del numero di telefono e deve rivolgersi ad altra persona per contattare chi
avrebbe dovuto effettuare il trasporto. Nemmeno la telefonata successiva, quella delle
ore 17.04 , intervenuta tra Negollari e Mema, a seguito del numero fornito al Negollari
dal fratello, si ritrovano i passaggi riportati dalla Corte in sentenza. A pag. 25 della
sentenza di prime cure si riporta che: Negollari si informa da Mema se questi ha riparato
la macchina dicendogli che quel ragazzo doveva andare là. Mema chiede “quando, se
adesso” e Negollari yi risponde che prima si va meglio é. I due discutono della
macchina con la quale il Mema sarebbe dovuto andare, e Mema si informa se dovesse
andare a prendere l’auto dalla stessa persona da cui Negollari era stato l’altra volta.
Da questa telefonata si può piuttosto desumere che quell’associazione era per
nulla efficiente e organizzata, laddove alla richiesta del Negollari al Mema

se ha

preparato la macchina, quest’ultimo risponde che deve far riparare la macchina,
circostanza che fa ritenere per un rapporto del tutto occasionale.
E’ del tutto non conferente ritenere la sussistenza di un’organizzazione che non
dispone nemmeno di mezzi idonei e operativi: il Mema per effettuare quell’unico
viaggio avrebbe dovuto far riparare l’autovettura. Ed è proprio questa mancata
abitualità del Mema che induce il Negollari a optare per una situazione alternativa
L’impreparazione del Mema al viaggio induce gli organizzatori a rivolgersi ad altra

evidenziando come le conversazioni fossero intese ad organizzare e a predisporre i mezzi

persona che poi successivamente rifiuta. Ed ecco perché quegli organizzatori
richiamano il Mema per la esecuzione dell’unico trasporto del 30 aprile 2002 per il
quale il Mema è stato arrestato, arresto che conferma, ancora una volta, la
sprovvedutezza dell’imputato.
La pronuncia di condanna ha trovato fondamento nella erronea interpretazione
delle risultanze di ordine captativo, in concreto riferibili a due singole e non conferenti
conversazioni telefoniche, in difetto di un grado di certezza della colpevolezza tale da
risultare al di là di ogni ragionevole dubbio.
Inoltre, tutto si è svolto in un periodo di tempo brevissimo che va tra il 13 aprile

telefonate per l’organizzazione di quel trasporto e non esiste alcuna altra telefonata
effettuata prima del periodo in oggetto che possa provare la partecipazione del MEMA
ad altri trasporti o ad una organizzazione stabile e organizzata. E’ del tutto gratuito
l’assunto della Corte laddove desume ” che quella conoscenza del modus operandi
dell’organizzazione e quell’utilizzo sicuro del linguaggio criptato proprio con
l’appartenenza dell’imputato al tessuto associativo, all’interno del quale altre volte il
soggetto ha compiuto operazioni di cessioni di stupefacente”. Non v’è altro passaggio,
nella sentenza della Corte, che possa provare , desumere o dimostrare l’appartenenza
all’associazione del Mema le cui uniche responsabilità sono state quelle del trasporto
del 30 aprile per il quale è stato già condannato scontando l’intera sanzione.
2. 2 Con il terzo motivo si impugna il capo 2 della sentenza relativo alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi esposti, di cui certamente il secondo non è consentito dedurre in
cassazione,sono, comunque infondati e determinano il rigetto del ricorso.
3. 1 La questione sottoposta all’esame del Collegio con il primo motivo già è
stata affrontata dalla Corte d’appello, la cui soluzione è pienamente condivisibile,
ancorché al momento della sentenza di secondo grado non fosse stata ancora emanata
la legge del 26.08.2014 n. 118, avente ad oggetto le disposizioni transitorie di
applicabilità della L. 67/2014 ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in
vigore, con la quale all’art. 15 il legislatore ha disposto che le nuove norme (tra cui
quelle relative alla assenza dell’imputato, per quanto interessa in questa sede) si
applicano ai procedimenti in corso, purché non sia stata emanata la sentenza di primo
grado, ed al secondo comma dello stesso articolo, si è stabilito che le disposizioni
processuali vigenti prima dell’entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso quando sia stata dichiarata la contumacia e non sia stato emesso
il decreto di irreperibilità dell’imputato.
Già questa Corte ha avuto modo di affermare (V. da ultimo Sez. 3, Sentenza n.
23271 del 29/04/2015, Rv. 263652) il seguente principio di diritto: “Le disposizioni degli

2002 e il 29 aprile 2002 di soltanto 16 giorni, durante i quali sono intercorse le

artt. 420 bis e quater sul cosiddetto processo in absentia, come novellate dalla legge n. 67
del 2014, non si applicano ai processi che siano già in corso e nei quali l’imputato sia stato
già dichiarato contumace, dal momento che agli stessi continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai
suoi effetti ai sensi dell’art. 15 bis, L. 28 aprile 2014 n. 67.
Ne discende, dunque, che, essendo già stato dichiarato contumace il ricorrente
alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in tema di assenza dell’imputato, ed
essendo, ora, in vigore la norma transitoria che ha regolamentato l’applicazione della
novella in tale materia, nessun obbligo vi era per il giudice di appello di osservare la

c.p.p., così come introdotto dall’art. 11 della L. 67/2014, in quanto continuavano ad
applicarsi le previgenti disposizioni sul processo “contumaciale” essendo stato dichiarato
il MEMA, come già evidenziato, contumace in data antecedente.
Il ricorrente chiede di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata
(tenuto conto anche della giurisprudenza CGE e CEDU) al tema della applicazione
intertemporale del nuovo assetto dell’istituto dell’assenza dell’imputato nel processo,
introdotto nel sistema dalla citata legge n. 67 del 2014, indicando quale parametro di
legalità costituzionale li principio di retroattività della lex mitior successiva desumibile
dall’art. 7 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e che, a suo dire,
farebbe ormai parte dei sistema quale specificazione dell’art. 2, comma 4 cod. pen..
Non considera, tuttavia, il ricorrente che, secondo la più recente giurisprudenza
non solo della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 236 del 2011), ma anche della stessa
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, il principio di retroattività della Jex
mitior, così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7
della Convenzione EDU, concerne le sole ‘disposizioni che definiscono i reati e le pene che
li reprimono’ (Corte E.D.U. sentenza 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, nonché
sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), trattandosi oltre tutto di principio
riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide, tuttavia, con quello regolato
nel nostro ordinamento dall’art. 2, comma 4 cod. pen..
Quest’ultimo riguarda, infatti, ogni disposizione penale successiva alla
commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla
disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al
reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che
prevedono i reati e le relative sanzioni (v. Corte Cost. n. 236 dei 4 2011 cit.: ‘La diversa
e più ristretta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la
giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie e alle pronunce della
Corte di giustizia dell’Unione europea. Sia l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili
e politici, sia l’art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi
disposizione penale, ma solo alla legge ).

nuova disciplina processuale facendo ricorso alla disposizione di cui all’art.604, co. 5

Sempre, infatti, secondo la sentenza Corte Costituzionale n. 236 dei 2011, ‘é da
ritenere che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di
Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono
estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si
verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto che porti a
ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità’.
Alla stregua di quanto argomentate risulta manifesterete infondata la proposta
eccezione di illegittimità costituzionale.
3. 2.

Passando all’esame del secondo motivo, riguardante il dedotto vizio

partecipazione alla contestata associazione criminale dedita al traffico di sostanze
stupefacenti, al fine di evidenziarne l’infondatezza e, comunque, la sua inammissibilità in
quanto propone una diversa valutazione ed interpretazione del risultato probatorio
rispetto a quelle ritenute dai giudici del merito, vale ricordare la pacifica linea
interpretativa tracciata da questa Suprema Corte con riguardo all’identificazione del
vincolo associativo. Si è, infatti, affermato che la condotta partecipativa si perfeziona
con la conclusione di un accordo tra il singolo ed il gruppo, in forza del quale il primo si
pone “a disposizione” del secondo, per una serie non predeterminata (nel numero) di
contributi all’attività dell’associazione criminale, ed il secondo, attraverso la volontà e
l’atteggiamento dei componenti o del ceto dirigente, riconosce il primo come risorsa
strutturalmente acquisita (da ultimo, v. Sez. 6, 16 aprile 2014, n. 37646). La fisionomia
del reato non richiede che sia indeterminato l’oggetto delle prestazioni promesse, ne’
che sia indeterminata la durata del rapporto, bastando che il contributo concordato non
consista in una serie specifica e predefinita di singole condotte. Di contro, la
reiterazione, anche serrata, di condotte illecite, che non dipenda da una pattuizione
preliminare, e richieda dunque di volta in volta una deliberazione concorsuale tra
l’agente ed i componenti del gruppo, resta priva di rilievo sul piano associativo (Sez. 6,
n. 7387/14 del 03/12/2013, Rv. 258796). Naturalmente, la conclusione di un patto con
le caratteristiche sopra indicate segna la consumazione del reato associativo ed avvia la
permanenza della condotta punibile. L’eventuale interruzione della medesima, per scelta
di risoluzione dell’accordo da parte di uno o di tutti i contraenti, o per effetto di altre
circostanze, non incide sulla rilevanza del delitto ormai consumato. Non esiste quindi,
neppure dal punto di vista delle prove logiche desumibili dalle comuni regole di
esperienza, una durata minima della condotta associativa: ciò che conta non è la
protrazione nel- tempo dei suoi effetti, ma la qualità del vincolo instaurato, con una
risoluzione contestuale, ovvero attraverso comportamenti informali e progressivamente
consolidati. Da questa ricostruzione del modello associativo derivano ulteriori, pacifiche,
indicazioni della giurisprudenza, secondo le quali, ad esempio, per la consumazione del
reato non è necessaria la realizzazione effettiva dei contributi promessi, anche se, il più
delle volte, la stabilità del vincolo viene desunta proprio ed anche dalle condotte

motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per la

attuative (da ultimo, tra le molte, Sez. 4, n. 8092 del 28/01/2014, Rv. 259129). Per
altro verso, non è affatto necessaria la prova della conoscenza, da parte dei singoli
associati, di ogni aspetto dell’organizzazione criminale, o di un numero minimo dei suoi
componenti, poiché – ferma restando ovviamente la necessità dell’interlocuzione con
colui o coloro che possono esprimere la volontà del gruppo – è sufficiente la
consapevolezza di avere prestato la propria adesione ad un patto criminale cui è sottesa
una struttura organizzata (ex multis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Rv. 252232).
Ed è proprio a tali principi giurisprudenziali che si è uniformata la sentenza
impugnata nel ritenere provata la partecipazione del MEMA all’associazione criminale di

presente ricorso.
La Corte, aderendo alle considerazioni svolte dal Tribunale, ha evidenziato che la
partecipazione del MEMA all’associazione a delinquere non è stata affatto desunta,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, dal semplice fatto di avere riportato la
condanna per singoli reati-fine, né dal fatto di avere avuto assistenza legale dal
Nagollari, riconosciuto quale capo dell’organizzazione. Il convincimento dei giudici del
merito circa la partecipazione del MEMA a tale associazione è basato sulla identità delle
modalità esecutive di quei reati, con quelli oggetto dell’odierno procedimento, e,
soprattutto, sul risultato delle numerose intercettazioni registrate, nel corso delle
indagini, dalle quali era emersa l’esistenza di un rapporto fiduciario intercorrente tra lo
stesso Negollari ed il ricorrente.
I contatti telefonici intercorsi tra i due sono plurimi e le relative conversazioni
erano tutte intese ad organizzare e a predisporre i mezzi per il trasporto della sostanza
stupefacente dall’Albania all’Italia e, si evidenzia in sentenza, come da tali conversazioni
emergesse la usualità di tali trasporti ad opera del MEMA.
Appaiono del tutto marginali le osservazioni, come riportate in ricorso, circa
l’interpretazione di alcune conversazioni dalle quali si evincerebbe, al contrario, il non
inserimento continuativo del ricorrente nell’ambito dell’organizzazione, ma, tutt’al più
l’adesione a singoli episodi (sui quali non vì è contestazione atteso l’arresto in flagranza
del MEMA per uno di tali trasporti). Gli elementi da cui è stato tratto l’inserimento del
MEMA nell’organizzazione criminale sono stati analiticamente indicati dai giudici con
puntuale riferimento a dati fattuali acquisiti al processo. Dalle intercettazioni è emersa la
pronta disponibilità del MEMA ad accettare di effettuare il trasporto, senza peraltro che
vi fosse da parte del Negollari la necessità di fornire spiegazioni in ordine all’oggetto
dell’operazione, segno evidente sia della conoscenza del MEMA dei traffici
dell’organizzazione che del legame esistente con il connazionale, al quale non rifiuta
l’aiuto e al quale anzi chiede con sollecitudine quando deve essere fatto il lavoro. Si
rileva che l’imputato dimostra di avere piena conoscenza delle modalità operative
dell’organizzazione e, dunque, della necessità di reperire autovetture per il trasporto, da
preparare adeguatamente per nascondere lo stupefacente, già sapendo a chi rivolgersi

cui trattasi, con la conseguente infondatezza delle censura ad essa mossa con il

per l’acquisto del veicolo. Ancora si evidenzia che l’utilizzo da parte sua, nel corso delle
conversazioni telefoniche, dello stesso linguaggio criptico usato dagli altri componenti
attesta la consapevolezza di dover mantenere celata la reale natura dello scambio, nella
tacita intesa con l’interlocutore, di talché quella conoscenza del

modus operandi

dell’organizzazione e quell’utilizzo sicuro del linguaggio criptato si spiegano proprio con
l’appartenenza dell’imputato al tessuto associativo, all’interno di quale altre volte il
soggetto ha concluso operazioni di cessione di stupefacente.
3.3 Ciò precisato, relativamente alla valutazione degli elementi probatori è anche
necessario puntualizzare che il controllo di legittimità viene esercitato esclusivamente sul

il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il
giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo, sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell’accertare
la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove,
coessenziale al giudizio di merito, ma in quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di
merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato
esauriente risposta alle deduzioni delle partì; c) nell’interpretazione delle prove abbiano
esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri
legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che,
ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del
provvedimento impugnato sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per
cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella
decisione una diversa ricostruzione degli stessi (magari altrettanto logica), perché in tal
caso verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di
merito (Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1, 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez 4,
2.12.2003 n. 4842). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4,
2.12.2003 n. 4842).
In particolare, con riferimento al denunciato vizio di motivazione, con riguardo
alla valutazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche, come dedotto dal ricorrente,
si deve ancora rammentare che: A) gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni
telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e
non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a)
gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b)

cf)

fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa

precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione
altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con
altri dati o elementi certi (Cass. 4.11.2011 n. 3882); B) l’interpretazione del linguaggio e
del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione
del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità
ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. Sez. 6, 11.2.2013 n. 1174;
Cass. Sez. 6, 11.12.2007 n. 15396; Cass. Sez. 6, 8.1.2008 n. 17619; Cass. Sez. 6,
10.6.2005 n. 35680).
In aderenza a tali principi la motivazione della sentenza impugnata, in punto di

telefoniche, è immune da censure per vizi logici.
4.

Parimente immune da vizi logici o violazioni di legge è la motivazione della

Corte del merito in ordine alle censure, ribadite in questa sede, in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 3 luglio 2015.

valutazione degli elementi probatori acquisiti, ivi compresi i risultati delle intercettazioni

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