Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3688 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3688 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

MAROTTOLI Domenico, nato a Potenza il 26/10/1981
avverso la sentenza dell’11/5/2012 della Corte di appello di Potenza che ha
confermato la sentenza con cui in data 23/4/2009 il Tribunale di Potenza ha
condannato il sig. Marottoli perché colpevole del delitto previsto dagli artt.81
cod. pen. e 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (e successive modifiche) per
avere in più occasioni violato l’obbligo di presentazione presso gli uffici di
pubblica sicurezza in coincidenza con le partite della squadra “F.C. Satriano”
impostogli con provvedimento del Questore di Potenza emesso in data
21/2/2007 e convalidato dal Giudice delle indagini preliminari in sede; fatti
commessi il 10 e il 25 febbraio 2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo annullasi la sentenza con rinvio
limitatamente all’applicabilità dell’art.163 cod. pen.; rigetto nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Pascale, che ha concluso chiedendo
accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/12/2013

1. Con sentenza dell’11/5/2012 la Corte di appello di Potenza ha confermato
la sentenza con cui in data 23/4/2009 il Tribunale di Potenza ha condannato il
sig. Marottoli perché colpevole del delitto previsto dagli artt.81 cod. pen. e 6
della legge 13 dicembre 1989, n.401 (e successive modifiche) per avere in più
occasioni violato l’obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza
in coincidenza con le partite della squadra “F.C. Satriano” impostogli con
provvedimento del Questore di Potenza emesso in data 21/2/2007 e convalidato
dal Giudice delle indagini preliminari in sede; fatti commessi il 10 e il 25 febbraio

La Corte di appello ha respinto sia il motivo concernente l’entità della
pena, rilevando che entrambe le condotte sono successive al più grave regime
sanzionatorio introdotto con il d.l. 8 febbraio 2007, n.8, convertito in legge 4
aprile 2007, n.41, sia il motivo concernente la mancata concessione del beneficio
ex art.163 cod. pen., beneficio di cui l’imputato aveva all’epoca già usufruito in
occasione di due precedenti condanne per fatti analoghi.
2. Avverso tale decisione l’avv. Vincenzo Pascale propone ricorso
nell’interesse del sig. Marottoli, in sintesi lamentando:
a.

Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per essere
stata la sospensione condizionale della pena erroneamente rifiutata dal
Tribunale con motivazione relativa a una prognosi negativa desumibile dalla
testimonianza Maiorino; nonché per avere la Corte di appello omesso di dare
risposta alle censure e offerto una motivazione del tutto diversa, che si rivela
errata, non avendo mai il ricorrente – come si ricava dal certificato penale usufruito in precedenza di detto beneficio;

b.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. per
avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che i fatti debbano essere
puniti alla stregua delle più gravi sanzioni fissate con la novella del 2007; in
realtà, essendo il provvedimento questorile emesso anteriormente a tale
novella, la pena da applicare per le violazioni non può che essere quella in
vigore in tale momento, come dimostrano le sanzioni applicata al ricorrente
con i decreti penali emessi dall’ufficio Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale in sede per fatti successivi all’entrata in vigore della nuova
disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il secondo motivo dev’essere
dichiarato manifestamente infondato. I principi fissati dall’art.25, comma 2, della
Costituzione e le regole dettate dall’art.2 cod. pen. assicurano che la persona

2

2008.

non possa essere condannata e punita in forza di una legge che non sia entrata
in vigore anteriormente alla condotta che viene contestata. Palese, dunque, la
conclusione che il fatto di reato contestato al sig. Marottoli debba essere valutato
con riferimento alla data delle violazioni da lui commesse e non alla data del
provvedimento questorile che fissa l’obbligo successivamente violato.
2. Merita, invece, accoglimento il primo motivo di ricorso. Il certificato
penale acquisito consente di accertare che le plurime decisioni sfavorevoli
riportate dal ricorrente, tutte relative a violazioni della disciplina in esame

e nelle sentenze ex art.444 cod. proc. pen. del 18/12/2008 e del 10/12/2009; si
tratta di decisioni che vedono applicata la sola pena pecuniaria e in nessun caso
è stata concessa all’odierno ricorrente la sospensione condizionale della pena.
3. Tale constatazione rende evidente l’errore in cui è incorsa la motivazione
della sentenza impugnata allorché giustifica la mancata concessione del beneficio
con la circostanza che l’imputato ne ha già usufruito due volte in passato. Ciò
impone di annullare la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Salerno
affinché provveda a nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione
condizionale della pena e rinvia alla Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto
il ricorso.
Così deciso il 11/12/2013

commesse negli anni 2007 e 2008, consistono nel decreto penale del 16/9/2008

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