Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3688 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3688 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stefano Tocci che ha chiesto il rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv.ti Antonelli Gianfranco e Krogh Massimo in difesa di Saviano Alfonso che concludono
associandosi al RG. per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 26 giugno 2015 il Tribunale della libertà di Avellino, in
accoglimento dell’istanza di riesame proposta da Saviano Alfonso, legale
rappresentante dell’Associazione Missione del Cuore Immacolato, avverso il decreto
emesso dal G.I.P. di Avellino in data 3 giugno 2015, annullava il predetto decreto di

Data Udienza: 10/12/2015

sequestro preventivo e disponeva la restituzione alla indicata Associazione dei beni di
sua pertinenza già sottoposti a vincolo.
1.2 II procedimento aveva ad oggetto presunte condotte illecite contestate ai religiosi
Abate Maurizio, Luongo Pietro e Manelli Stefano per i delitti di falso ideologico per
induzione e truffa.
1.3 Riteneva il Tribunale che, sebbene potesse ritenersi fondata la prospettazione
secondo cui le modifiche statutarie dell’Associazione religiosa fossero state attuate a

tutti i soggetti legittimati dinanzi ai notai redigenti gli atti di modificazione degli statuti
stilati il 28 ed il 29 agosto del 2013, il sequestro dei beni non potesse ritenersi avere
nesso di pertinenzialità rispetto alle suddette ipotesi di falso. Quanto alle contestate
ipotesi di truffa il Tribunale del riesame escludeva la sussistenza del fumus del
suddetto reato e ciò avuto riguardo all’assenza di danno patrimoniale nei confronti
delle associazioni “in mancanza di qualsivoglia più specifico indizio afferente, se non al
materiale compimento di un tal tipo di attività, quanto meno alla univoca
preordinazione delle modificazioni statutarie che si assumono illecitamente adottate,
alla distrazione dei cespiti comuni in favore delle persone stesse dei singoli associati,
degli amministratori o di terzi”. Avuto pertanto riguardo alla mancanza di qualsiasi
depauperamento patrimoniale, si escludeva sussistere l’ipotesi della truffa, non
potendo il danno di cui all’art. 640 c.p. “comprendere la violazione di una mera
aspettativa” e conseguentemente si decretava l’annullamento del disposto sequestro.
1.4 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione, ex art. 325 cod.
proc. pen., il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Avellino, denunciando
la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.. Il pubblico ministero ricorrente, dopo
avere accuratamente ricostruito i fatti e richiamato i punti principali della decisione
impugnata, deduceva l’erroneità in diritto della stessa “nella parte in cui individua il
danno quale elemento costitutivo del delitto di truffa”, non potendo essere costituito
tale elemento soltanto da condotte appropriative o distrattive e dovendo essere,
invece, riconosciuta la sua esistenza pur in presenza di atti che avevano permesso la
“gestione di detto patrimonio da parte di organi nominati con le modalità illecite sopra
indicate…. poichè non sembra dubitabile che anche il mero atto di amministrazione
ordinaria venga.., determinato e posto in essere da soggetti che operano in virtù di
una investitura penalmente illecita, circostanza che si traduce in una deminutio
patrimonii penalmente rilevante”. Secondo il ricorrente, quindi, “una volta acquisito
con le modalità in frode…l’intero patrimonio dell’ente, gli indagati non debbono certo
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seguito di ipotesi di falso in induzione, avuto riguardo alla mancata convocazione di

compiere atti di svuotamento del patrimonio per compiere il danno integrante la
truffa, per la semplice ragione che si sono già impossessati del tutto, con evidente
detrimento patrimoniale delle associazioni”.
1.5 Con memoria ritualmente depositata in cancelleria la difesa dell’Associazione
Missione del Cuore Immacolato invocava l’inammissibilità del ricorso del P.M.
sottolineando come la giurisprudenza di legittimità avesse costantemente ribadito
l’indispensabilità del compimento di un atto di disposizione patrimoniale per

ravvisabile nel caso in esame; sottolineava, poi, come la condotta di raggiro non
avesse determinato il compimento ex se di alcun atto di disposizione del patrimonio
dell’Associazione ragion per cui non poteva configurarsi l’ipotesi della truffa.
All’udienza del 10 dicembre 2015 le parti concludevano come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della repubblica di Avellino è manifestamente infondato e
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Deve innanzi tutto essere premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il
ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc.
pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di
questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692).
2.2 Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi denunciabili con ricorso ex
art. 325 cod. proc. pen. ed anzi va ritenuto che a fronte delle specifiche ed
argomentate ragioni contenute nel provvedimento impugnato, circa l’assenza di danno
diretto ed immediato per l’Associazione Missione del Cuore Immacolato derivante dalla
modifica intervenuta a seguito dei denunciati atti notarili, il ricorrente ripropone
doglianze meramente reiterative di argomenti già presi in considerazione e sconfessati
dal provvedimento impugnato con motivazione del tutto logica.
2.3 Difatti, rimangono mere asserzioni del ricorrente pubblico ministero prive di
qualsiasi adeguata giustificazione:
a) la ragione per cui a seguito della sola modificazione statutaria vi sarebbe stato
detrimento patrimoniale diretto degli enti, evidentemente dotati di capacità
giuridica propria e di patrimonio autonomo;
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l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen. elemento questo non

b) il motivo per cui, pur rimanendo tutti i beni in possesso degli enti, gli indagati
se ne sarebbero impossessati posto che i rispettivi patrimoni rimangono sempre
distinti e separati non essendovi stata alcuna confluenza.
2.4 Tali specifiche ragioni rendono pertanto fondato, quanto meno allo stato delle
acquisizioni probatorie, il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame circa
l’assenza del fumus del delitto di truffa in relazione alla mancata prospettazione di un

Immacolato che solo può legittimare il ricorso al sequestro preventivo dei beni dello
stesso e, comunque, assente il denunciato vizio di errata interpretazione della legge.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606
comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorsocie

.

Roma, 10 dicembre 2015
CONSIGLIERE
t. P

li

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Gentile

danno diretto ed immediato nel patrimonio dell’Associazione Missione del Cuore

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