Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36877 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36877 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERGIO FRANCESCO GIOVANNI N. IL 01/11/1973
avverso la sentenza n. 6715/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di SERGIO Francesco
Giovanni per la contravvenzione di cui all’art. 186 lett. b) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza
di un’auto Audi 3, con tasso alcolennico rilevato di g\I 1,05 e 1,01 (acc. in Como il 10\5\2010).
All’imputato, con la diminuente del rito abbreviato, veniva irrogata la pena di mesi 1 e gg. 10
di arresto ed C 1.200= di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
In ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, il giudice di
merito, con adeguata motivazione, ha evidenziato come i precedenti penali traffico di
stupefacenti ed omicidio colposo, non consentissero una prognosi favorevole sul suo
comportamento futuro e, quindi, il riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di
legge, nonché un più mite trattamento sanzionatorio. Peraltro la pena è stata determinata in
ogni caso vicino al minimo edittale della pena in vigore al momento del fatto (fini a 6 mesi di
arresto ed ammenda da 800 a 3.200 euro).
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito
anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è
neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex
plutimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Quanto al diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, il giudice di
merito ha coerentemente valutato che i precedenti penali dell’imputato non consentissero la
sostituzione in una prospettiva effettivamente rieducativa della pena.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e il difetto di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della concessione del lavoro di
pubblica utilità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA