Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36876 del 26/06/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36876 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAPU MARISU IONUT N. IL 02/12/1991
avverso l’ordinanza n. 20/2013 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
01/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 26/06/2013
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Carmine Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dello’1-2-2013 il Tribunale del riesame di Perugia ha
confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale,
che ha applicato a Tapu Marisu Ionut la misura cautelare degli arresti domiciliari
Il quadro di gravità indiziaria è stato desunto dalle dichiarazioni della
persona offesa e di vari testi presenti al fatto, dalle quali è emerso che l’Ortalli,
avendo effettuato una manovra pericolosa mentre a bordo della sua autovettura,
fu inseguito dal Tapu e Sandu Cristian, che viaggiavano a bordo di una VW Golf
e, raggiunto, fu colpito ripetutamente con pugni e calci, fino a riportare la
frattura dell’orbita oculare destra e della base cranica.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione,
nell’interesse dell’indagato, l’avv. Giuseppe Innamorati, che si avvale di tre
motivi.
Col primo, dopo aver proposto una propria ricostruzione dei fatti, censura
per illogicità la decisione, che ha liquidato con poche parole la tesi difensiva della
legittima difesa.
Col secondo si duole della incompleta valutazione degli elementi posti
dall’art. 274 cod. proc. pen. a fondamento di una misura cautelare, avendo
trascurato di considerare l’incensuratezza dell’indagato e la irreprensibile
condotta di vita.
Col terzo censura la decisione per violazione di legge, non essendo state
precisate le ragioni per cui una misura meno afflittiva non avrebbe soddisfatto le
esigenze social-preventive connesse alla sua applicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Il primo motivo, che concerne i gravi indizi di colpevolezza, si fonda su una
ricostruzione personalistica ed assertiva dell’occorso ed evita persino di
confrontarsi con la puntuale e documentata ricostruzione operata dal Tribunale.
Questi ha fondato la propria decisione sulle chiare e coerenti affermazioni della
persona offesa, puntualmente riscontrate dalla documentazione medica acquisita
agli atti, e della donna che viaggiava con lui (Fava Raffaella), nonché del tste
2
per il reato di lesioni personali gravi in danno di Ortalli Nicola Francesco.
Mari Roberto (che rilevò il numero di targa della vettura dell’imputato) e della
stessa donna che viaggiava con Sandu (Calcan Daniela Cristina). Da costoro ha
appreso che il giorno del fatto l’Ortalli, avendo tagliato la strada all’autovettura
su cui viaggiavano Tapu Ionut e Sandu Cristian, fu da costoro inseguito,
costretto a fermarsi e picchiato selvaggiamente.
Nessuno spazio vi è per la legittima difesa, per cui motivatamente è stata
esclusa dal Tribunale, che ha potuto solo rilevare il vuoto probatorio su cui si
fonda l’avversa prospettazione. Né assume rilievo il fatto, affermato dal
una manovra pericolosa, posto che nessun errore di guida autorizzava gli
imputati a reagire nella maniera scomposta sopra descritta, mentre la tesi che fu
l’Ortalli a dare avvio alla lite è solo assertiva e smentita da tutti gli elementi di
prova acquisiti finora e passati in rassegna dal giudicante.
2. Manifestamente infondati sono anche il secondo e il terzo profilo di doglianza.
Infatti, quanto alla sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari ed
all’adeguatezza della misura imposta, i giudici del merito hanno puntualmente e
del tutto coerentemente motivato, evocando le “specifiche modalità dei fatti”,
dimostrativi di una “elevata propensione a delinquere del ricorrente (come anche
del Sandu) che, in presenza di altre persone e per motivi decisamente futili, non
hanno esitato a sfogare la rabbia suscitata dalla scorretta manovra compiuta
dall’Ortalli”, lo hanno inseguito, lo hanno costretto a fermarsi, lo hanno fatto
bersaglio di colpi ripetuti e violentissimi, sferrati anche quando l’Ortalli era già
caduto e non era in grado di difendersi: fatti che evidenziano, nell’insieme, una
spiccata capacità delinquenziale e un’incapacità di autocontrollo a livelli elevati.
Del tutto consequenziale è l’espresso divisamento che solo la massima
valorizzazione della incensuratezza dell’indagato consente di applicare nei suoi
confronti la misura degli arresti domiciliari (invece che quella della custodia in
carcere), che è imposta dalla necessità di attuare su di lui i continui controlli
richiesti dalla natura inquietante del personaggio.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi di ricorso, si reputa equo
quantificare in C 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
o
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
3
ricorrente, che l’Ortalli fosse ubriaco e che avesse, per questo motivo, effettuato
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1/ter, disp.
Att. cod. proc. penale.
Così deciso il 26/6/2013