Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36876 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36876 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALUNNI ARMANDO N. IL 12/04/1972
avverso la sentenza n. 8057/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

A6D
OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Roma ha confermato nei confronti del ricorrente la sentenza
di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7
cod. pen.;
– che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio motivazionale in relazione
all’art. 533 n. 1 C.P.P.;
– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra censura in fatto contenente una

congrua motivazione che pone a fondamento della decisione le deposizioni dei carabinieri,
mediante una compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione
conforme;
rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.

ricostruzione degli accadimenti alternativa a quella esposta dai giudici di merito, a fronte della

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