Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36875 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36875 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALOUKHAH AHMED N. IL 20/07/1986
ANGHEL MARIAN N. IL 10/01/1979
avverso la sentenza n. 3628/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
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Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva giudicato gli imputati responsabili per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2
c.p.
– che avverso la sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione, lamentando vizio
motivazionale con riferimento alla determinazione della misura della pena e al mancato
– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, poiché nessun vizio motivazionale è ravvisabile
in ragione della compiuta motivazione che dà conto della mancanza di ragioni, desumibili dalla
condotta degli imputati, atte a fondare la concessione delle attenuanti generiche nonché delle
ragioni che inducono a ritenere i medesimi inclini a delinquere e, quindi, immeritevoli della
sospensione condizionale della pena;
– che, allo stesso modo, si appalesa ineccepibile la motivazione attinente alla determinazione
della pena, correttamente fondata sui criteri di cui all’art. 133 c.p.p.;
– rilevato che, pertanto, i ricors0 é’ inammissibile. e alla declaratoria di inammissibilità del
ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1000,00,
in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibilk i\ricors, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015
Il Consigliere estensore
riconoscimento di attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena;