Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36873 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36873 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARSETTI DENIS N. IL 30/09/1974
avverso la sentenza n. 3054/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di FARSETTI Denis
per due episodi di furto aggravato e di abusivo utilizzo di carta di credito (acc. in Firenze il 513\9\2013). All’imputato in appello, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., la pena
veniva ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 500,00= di multa, con la continuazione e
la diminuente del rito.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, dì cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle
invocate attenuanti in ragione dei plurimi e specifici precedenti penali che non avevano
dissuaso l’imputato dal reiterare le condotte criminose. In tale prospettiva, a fronte del grave
quadro indiziario, la stessa confessione non poteva essere valutata positivamente per il
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione, che le
censure del ricorrente non valgono a scalfire.
Quanto alla dosimetria della pena, va ricordato che la determinazione della misura della
sanzione tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice
di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi
indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le
volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio
bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278).
Per quanto detto, i motivi di censura sul punto sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Cons, . lie,: est—sor

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’insufficienza della motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche ed in ordine alla commisurazione della pena.

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