Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36872 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36872 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
ZAVETTIERI ANTONIO N. IL 30/03/1943
avverso l’ordinanza n. 2111/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
12/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
ALORCIA .
sentite le conclusioni del PG Dott. C,. a 2,3 ck
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza 12-12-2012, in parziale accoglimento
dell’appello proposto nell’interesse di Antonio ZAVETTIERI avverso il provvedimento in
data 8-10-2012 del Gip Tribunale di Verbania, reiettivo dell’istanza di revoca o
sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicava al predetto la misura degli
arresti domiciliari con divieto di contatti con l’esterno, in relazione alla contestazione

nummaria e di alcuni reati fine (tra cui contraffazione di 92.000 banconote da € 50 l’una
e tentativo di contraffazione di 60.000 banconote rimaste incomplete).
2. Tanto sulla base, nonostante la ritenuta persistenza di un intenso pericolo di
reiterazione di delitti della stessa specie meritevole di misura cautelare detentiva, dei
seguenti elementi: a) non brevissimo presofferto, b) ammissione di responsabilità
all’udienza dinanzi al tribunale del riesame, c) età di 70 anni e precarie condizioni di
salute, d) ruolo di esecutore di mansioni materiali ricoperto nel sodalizio, e) modestia
degli esiti delle ultime perquisizioni, f) probabile esecuzione di una definitiva ‘bonifica’
degli ambienti domestici, g) agevole controllabilità nel comune di residenza.
3. Ricorre il PM presso il Tribunale di Verbania per chiedere l’annullamento dell’ordinanza,
deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo
dell’idoneità della misura applicata a soddisfare le esigenze cautelari.
4. Rilevava il PM ricorrente come lo stesso tribunale avesse contraddittoriamente
riconosciuto la persistenza di un intenso pericolo di reiterazione del reato avendo
Zavettieri mostrato di non aver reciso i legami con il sodalizio in quanto, dopo i fatti più
gravi del 2004 che ne avevano determinato la condanna e la carcerazione in Belgio, era
ancora risultato in possesso, in occasione delle successive perquisizioni del 2009, 2011
e 2012, di banconote false, alcune anche di taglio diverso da quelle storicamente
realizzate dall’associazione, con evidente residua attività dei canali di rifornimento e
palese residua mutualità endoassociativa.
5. Alla stregua di quanto sopra, gli elementi valorizzati nell’ordinanza erano ritenuti
irrilevanti rispetto al quadro cautelare, considerato in particolare che gli ultimi sequestri
erano intervenuti proprio nell’abitazione, luogo della misura applicata dal tribunale, e
avevano avuto ad oggetto banconote false, di vario taglio tenute in luoghi ‘di pronta
spendibilità’ (tasche, superfici di mobili), il cui approvvigionamento non era stato
all’evidenza precluso dall’età e dalle condizioni di salute dell’indagato, le ammissioni del
quale erano state del tutto generiche e fondate sulla ‘dimenticanza’ del possesso delle
banconote, né erano state seguite dalla richiesta di patteggiamento preannunciata
all’udienza di appello. Il che induceva a dubitare che l’ambiente familiare fosse stato
definitivamente ‘bonificato’, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza, mentre la
perdurante proclività a delinquere dello Zavettieri non consentiva di presumere

2

provvisoria del reato di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione

l’osservanza delle prescrizioni connesse alla misura e quindi l’idoneità della stessa alla
salvaguardia delle indiscusse esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Invero contraddittoriamente il tribunale, dopo aver dato atto della persistenza di un

misura cautelare detentiva, ha ritenuto adeguata e sufficiente quella degli arresti
domiciliari.
3. Come ben evidenziato dal PM ricorrente, gli elementi indicati a sostegno di tale opzione
sono stati illogicamente valutati, con conseguente vizio di motivazione, al fine del
giudizio di attenuazione del quadro cautelare. Infatti la circostanza che, dopo i fatti più
gravi risalenti al 2004, che avevano determinato la condanna dello Zavettieri e la sua
carcerazione in Belgio, questi fosse risultato ancora in possesso, in occasione delle
successive perquisizioni del 2009, 2011 e 2012, di banconote false, alcune anche di
taglio diverso da quelle storicamente realizzate dall’associazione, avrebbe dovuto
ritenersi significativa di possibili persistenti contatti con i canali di rifornimento, mentre
illogicamente l’ordinanza aveva ritenuto modesti gli esiti delle ultime perquisizioni, per
contro relativi al ritrovamento, proprio nell’abitazione deputata all’esecuzione della
misura coercitiva domestica, di banconote false, di vario taglio, tenute in luoghi ‘di
pronta spendibilità’ (tasche, superfici di mobili), pari nel 2009 a otto banconote da 50
euro e a una da 20, nel 2011 a tre da 50 e a due da 500, nel 2012 a due da 50.
4.

Esiti sintomatici, in considerazione del rinvenimento ad ogni perquisizione di nuove
banconote false, di collegamenti con i falsificatori reiterati anche tra una perquisizione e
l’altra, come osservato dal PM ricorrente. Tali risultanze sono state quindi
ingiustificatamente trascurate dal tribunale ai fini del giudizio espresso di probabile
esecuzione di una definitiva ‘bonifica’ degli ambienti domestici, benché potessero
avvalorare la conclusione della perdurante proclività a delinquere dello Zavettieri -sulla
quale l’età e le condizioni di salute, a differenza da quanto ritenuto nell’ordinanza, non
avevano esercitato alcuna influenza-, proclività non contrastabile attraverso una misura
cautelare da eseguirsi nell’abitazione, e dunque della inadeguatezza, alla salvaguardia
delle indiscusse esigenze cautelari, della misura detentiva inframuraria proprio nel
luogo di ritrovamento delle banconote false di cui sopra.

5. La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al giudice a quo, che terrà
conto dei rilievi di cui sopra.

P. Q. M.

3

intenso pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie determinante l’esigenza di

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma il 15-5-2013

Il Presidente

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