Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36872 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36872 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAHMUTI MUAMET N. IL 12/07/1990
avverso la sentenza n. 265/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di MAHMUTI Muamet
per il delitto p. e p. dall’art. 56-624 bis-625 n. 2 (acc. in Lido di Camaiore il 2\9\2011).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Quanto al benefico della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha
evidenziato come l’imputato, dopo la commissione del fatto, sottoposto ad obbligo di dimora
presso il campo nomadi, era stato sorpreso in altra località intento a commettere un furto in
abitazione.
Insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del giudice di merito che hanno fatto
ritenere l’imputato immeritevole dei benefici di legge, quando, come nel caso di specie, sono
sorretti da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/OD) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la carenza motivazionale in relazione
al diniego della sospensione condizionale della pena.

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