Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36871 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36871 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETROVIC PAOLO N. IL 15/02/1992
avverso la sentenza n. 2087/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di
per il delitto di cui all’art. 624-625 c.p. (acc. in Firenze il 6\11\2010)

PETROVIC Paolo

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono fondate su motivi non specifici.
ha
avuto
modo
di precisare che “È
Con consolidato orientamento, questa Corte
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Inoltre il requisito della specificità consiste nella precisa e determinata indicazione dei punti di
fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la
mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 21858 del 19/12/2006 Ud. (dep. 05/06/2007), Rv. 236689).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta assenza di
specificità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliere estensore

dott. au Izzo

Presiden

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la mancanza e\o manifesta illogicità
della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA