Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36871 del 14/05/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 36871 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

Sulla richiesta di correzione di errore materiale proposta il 28.3.2013 dal Presidente di
sezione della Corte d’appello di Salerno con riferimento al dispositivo di sentenza di
questa Suprema Corte, letto all’udienza del 22.3.2013, nel procedimento n. 30814/12
a carico di Delle Chiaie Raffaele.

visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Antonio Bruno:
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Eduardo

Scardaccione che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla prima sezione della Corte
d’assise d’appello di Salerno.

Osserva:
1. Con l’istanza indicata in premessa era chiesta la correzione dell’errore
materiale del dispositivo pure in epigrafe specificato, nella parte relativa al rinvio
del processo “ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno” in luogo di “altra
sezione della Corte d’assise d’appello di Salerno”. Si faceva, altresì, presente che la

Data Udienza: 14/05/2013


Corte d’Appello di quella stessa città aveva solo due sezioni di assise, che avevano
entrambe conosciuto dello stesso procedimento: la prima aveva celebrato
l’originario gravame; la seconda aveva deliberato in sede di rinvio a seguito di
precedente annullamento di questa Corte di legittimità; donde, la segnalata
necessità che il processo fosse rinviato ad altra sede giudiziaria.

2. Risulta evidente il denunciato errore materiale consistente nell’individuazione

altra sezione della corte d’assise di Salerno.
Si può, pertanto, procedere alla relativa correzione nei termini di cui in
dispositivo.
Deve, invece, essere disattesa ogni altra istanza di correzione, alla luce di
pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui nel caso in cui la
Corte di cassazione annulli due volte con rinvio sentenze pronunciate nell’ambito del
medesimo procedimento, il giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del
primo annullamento ben può essere competente per il nuovo giudizio di rinvio che
scaturisce dall’annullamento della seconda sentenza, pronunciata da altro giudice
(cfr. Cass. Sez. 6, n. 4902 del 18/11/2003, dep.06/02/2004, Rv. 229994; id. Sez.
1n. 4527 del 25/03/1998, Rv. 210415).

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo letto in udienza nel procedimento n.
30814/12 (udienza 22.3.2013) nel senso che là ove si legge “ad altra sezione della
Corte d’Appello di Salerno” si scriva e si legga “ad altra sezione della Corte d’assise
di appello di Salerno”.
Non luogo a provvedere su altri punti di detto dispositivo.

Così deciso il 14/05/2013

del giudice del rinvio in altra sezione della Corte d’appello di Salerno, in luogo di

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