Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36869 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36869 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

avverso la sentenza del 13/07/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in
funzione di giudice del riesame, nel procedimento a carico di MACRINO Carmine,
nato il 25.7.1947; FIORILLO Alfredo, nato il 7.9.1956 e di DELLA PERUTA Filippo,
nato il 25.2.1949;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
vista la memoria depositata dai difensori;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Antonio Bruno:
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Eduardo
Scardaccione che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del PM e l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;

Data Udienza: 14/05/2013

I

sentiti, altresì, gli avv. Fabio Pisani, difensore di Fiorillo, e l’avv. Delio brio,
sostituto processuale dell’avv. Carlo Marino, difensore di Macrino, che hanno
dichiarato di non volere trattare il ricorso in quanto non legittimati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/04/2012 il gip del tribunale di Santa Maria Capua

cappelle gentilizie edificate all’interno del cimitero del Comune di Caserta,
nell’ambito di un procedimento a carico di Carmine Macrino ed altri.

2. Pronunciando sull’appello proposto dallo stesso PM avverso le anzidette
pronunce il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del
riesame, rigettava l’appello, confermando le impugnate ordinanze.

3. Avverso l’anzidetta pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione
censurando la motivazione in forza della quale il giudice del riesame ha ritenuto
insussistenti i presupposti legittimanti la disposta misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero il provvedimento impugnato non merita le censure di parte ricorrente,
avendo adeguatamente indicato le ragioni per le quali non sono stati ritenuti
sussistenti i presupposti giustificativi della disposta misura cautelare ed è stato,
pertanto, ritenuto legittimo il diniego di convalida.
La struttura giustificativa dell’impugnato provvedimento risulta, quindi, congrua
ed immune da vizi di sorta, avendo reso compiuta e corretta ragione del
convincimento del giudice del riesame.

2. Non resta, pertanto, che provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso il 14/05/2013

Vetere negava la convalida del sequestro preventivo disposto dal PM su alcune

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