Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36868 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36868 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TERRACCIANO ANTONIO N. IL 09/04/1979
avverso la sentenza n. 5243/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Firenze -giudice monocratico- applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 186 c.2 lett. b) e 2
sexies c.p., nonché per il reato di cui all’art. 187 c.d.s.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo la
mancata considerazione degli elementi per il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.;
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie, talché la motivazione è
sufficiente e adeguata;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.
– Ritenuto che il motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, atteso che la pena risulta