Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36866 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36866 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRCALABU VASILE N. IL 03/03/1982
avverso la sentenza n. 5727/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di PIXRCALABU Vasile per il
delitto di cui all’art. 624-625 c.p. (acc. nel novembre 2010).

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle
invocate attenuanti in ragione della gravità dei fatti e i precedenti penali.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione, che le
censure del ricorrente non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consiglier estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA