Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36865 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36865 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMED DALILA N. IL 01/12/1963
avverso la sentenza n. 6578/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di MOHAMED Dalila
per il delitto p. e p. di cui agli artt. 624 e 625 per il furto di due felpe ed una t-shirt del
complessivo valore di C 129,97 (acc. in Como il 19\10\2006). In appello la pena veniva ridotta
a mesi 9 di reclusione ed C 150 di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
e fondate su motivi non specifici.
Invero, quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., il giudice di merito
ha evidenziato come il valore dei beni asportati non fosse di “speciale tenuità”, così
coerentemente negando il riconoscimento della attenuante.
Invero questa Corte di legittimità ha statuito che “per la sussistenza della attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve (id
est: tenuità), ma lievissimo (id est: speciale tenuità), ossia di rilevanza economica minima. La
speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al valore della cosa
rapportato al livello economico medio della comunità…” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6057 del
07/03/1989Ud. (dep. 20/04/1989), Rv. 181113; conf., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9931 del
09/09/1985Ud. (dep. 29/10/1985), Rv. 170867).
Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte di merito ha commisurato la pena, all’esito del
giudizio ex art. 69 c.p., tenendo conto dei plurimi precedenti penali specifici. Peraltro va
ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito
anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è
neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex
plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna jricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro’ alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

Il President

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo la carenza motivazionale in relazione
al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ed al complessivo
trattamento sanzionatorio.

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