Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36864 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36864 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLISI CARMELO ANTONIO N. IL 13/06/1987
avverso la sentenza n. 1087/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. L’imputato PUGLISI Carmelo Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S. per guida
senza patente di una moto Honda SH 125 (acc. in Catania il 24\8\2007).
Propone appello (convertito in ricorso) il difensore dell’imputato chiedendo l’assoluzione.

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 500= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 500= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Con glie

est

2. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile, non solo perché i motivi e le
istanze promosse non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto stimolanti una mera
rilettura del merito della vicenda, ma anche ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il ricorso
è stato proposto da un difensore (l’Avv. Alessandro Coco) non iscritto nell’Albo speciale della
Corte di Cassazione.

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