Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36863 del 16/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36863 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSITO ALDO N. IL 27/09/1948
avverso la sentenza n. 427/2008 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
del 12/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A\ 9_,( OALUtx: -jD

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 12.10.10 il Giudice di Pace di Bologna dichiarava ROSITO
ALDO responsabile del reato di cui all’art.582 CP. Per aver cagionato lesioni ai danni
di CAVA Graziella,colpendola con pugni e schiaffi,causando una malattia della

Per tale reato era stata inflitta all’imputato la pena di euro 1.000,00 di multa,previa
concessione delle attenuanti generiche,condonata ai sensi della legge n.241/06Avverso detta sentenza proponeva impugnazione in forma di “appello” il difensore
dell’imputato,deducendo che le prove a carico dell’imputato erano inadeguate,per
contraddittorietà delle deposizioni testimoniali e inidoneità della documentazio,
-deduceva inoltre che la pena inflitta era eccessiva,in relazione alla lieve entità del
fattoPer tali motivi chiedeva l’assoluzione dell’imputato ovvero la riduzione della pena.

RILEVA IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la sentenza impugnata ,inerente alla condanna del
Rosito alla pena pecuniaria,è soggetta a ricorso per cassazione,onde in tal senso è
stata convertita l’impugnazione proposta come appello.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Invero il provvedimento impugnato si rivela adeguatamente motivato,indicando le
fonti di prova,individuate nelle dichiarazioni della persona offesa,suffragate da altri
elementi specifici,ossia dichiarazioni testimoniali e dal referto medico attestante le
patite lesioni.
L’analisi delle risultanze dibattimentali risulta peraltro pienamente aderente al dettato
giurisprudenziale,per cui le dichiarazioni della persona offesa sono idonee,anche da
sole a costituire la prova del fatto contestato e della responsabilità
dell’ imputato.v.Cass.Sez.III-5/4/2007,n.14182-

durata di giorni 10 ,fatto acc.in data 30.10.05-

Va evidenziato che i motivi di impugnazione si rivelano peraltro del tutto generici,sia
in riferimento alla carenza di valide fonti di prova,sia in ordine alla definizione del
trattamento sanzionatorio ,non individuando i vizi di legittimità del provvedimento
impugnato.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va
della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali,e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
AmmendeRoma,deciso in data 16 aprile 2013.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE
Oitt)

condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese processuali,oltre al versamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA