Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36863 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36863 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUTRI GIOVANNA N. IL 27/03/1985
avverso la sentenza n. 2563/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Catania ha confermato nei confronti della ricorrente la
sentenza di primo grado che l’aveva ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e
625 n. 2 e 61 n. 11 c. p.;
– che l’imputapa proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in

c.p.p.); 2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal
testo del provvedimento impugnato (art. 606 lett. c, I lett. e) c.p.p.); 3) mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento
impugnato (art. 606 c. I lett. e) c.p.p.); 4) Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale
in relazione all’art. 157 c.p. (art. 606, c. 1 lett. b) c.p.p.);
– rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sull’eccezione
processuale di violazione dei termini a comparire, poiché tale eccezione risulta sanata (dal
verbale dell’udienza del 29/1/2009 si evince che alla prima udienza era stato rilevato il
mancato rispetto del termine a comparire ed era stato disposto il rinvio a un’udienza
successiva, con efficacia sanante);
– ritenuto che il ricorso si palesa, altresì, inammissibile, con riferimento ai motivi sub 2) e 3),
perché propone censure in fatto contenenti una ricostruzione degli accadimenti alternativa a
quella esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua motivazione che si fonda su una
compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione conforme;
– ritenuto, con riferimento alla censura concernente la maturazione della prescrizione, che la
stessa è manifestamente infondata avuto riguardo alla pena edittale (da tre a dieci anni)
prevista dall’art. 625 ultimo comma c.p. per il caso di concorrenza di due circostanze
aggravanti, e tenuto conto anche degli effetti dell’interruzione del termine ex art. 161 comma
2° c.p.p.;
– rilevato che, di conseguenza, il ricorso è inammissibile e che la declaratoria di inammissibilità
comporta la condanna deeicorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ticorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.

relazione all’art. 552, III co. C.p.p. e all’art. 178 lett. e) c.p.p. (art. 606, I comma lett. c)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA