Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36863 del 04/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36863 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SPOTO GIUSEPPE LUCIANO, nato il 13/12/1939 a Bivona

avverso l’ordinanza del 22/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Felicetta Marinelli, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Giovanni Vaccaro, che si è riportato ai motivi del ricorso
ed ha insistito per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1.

Giuseppe Luciano SPOTO, per il tramite di apposito atto a firma congiunta

dei propri difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata
in epigrafe, con cui il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 del codice
di rito, ha confermato il provvedimento del locale g.i.p., di sottoposizione del

Data Udienza: 04/07/2018

prevenuto alla misura della custodia cautelare in carcere, limitatamente agli
addebiti elevati a suo carico quale soggetto gravemente indiziato di associazione
per delinquere di stampo mafioso,

sub B) – in quanto facente parte della

consorteria denominata Cosa Nostra con ruolo direttivo, segnatamente quale
“reggente” della “famiglia” di Bivona – nonché della commissione in concorso di
plurimi episodi di estorsione aggravata, consumati e tentati, di cui
rispettivamente ai capi D) e G), M) e R) della rubrica provvisoria, tutti aggravati
anche ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, con riferimento ad entrambe le ipotesi

2.

Premettono, i legali ricorrenti, che la posizione del loro assistito sarebbe

stata “confusa” a quella dei due figli, anch’essi attinti dalla medesima ordinanza,
osservando in proposito come, a fronte dell’eccepito difetto di “autonoma
decisione sulla posizione del padre”, il Tribunale si sia limitato a rilevare la
sufficienza di “una autonoma valutazione, non anche la autonoma esposizione
dei presupposti di fatto”, così asseritamente finendo “con il rinviare

per

relationem alla richiesta del p.m.”.
Ciò posto, essi deducono, in punto di gravità indiziaria:
che, relativamente all’addebito associativo, la manifesta incongruenza
dell’assunto accusatorio emergerebbe già dalla constatazione che “la
presunta ‘famiglia mafiosa di Bivona’ sarebbe composta solo dalla famiglia
anagrafica dello SPOTO”, mentre “l’asserito incarico di ‘capo mandamento
della montagna’ sarebbe stato solo pro tempore”, di contro all’ipotizzato
“coordinamento costante”, per non dire del carattere asseritamente
“sporadico” dei contestati incontri e conversazioni, verificatisi solo negli anni
2014 e 2015, nulla essendo stato accertato in epoca successiva, “nonostante
la certosina indagine preliminare degli inquirenti”;
che, ferma la generale necessità di un più approfondito vaglio da parte del
Tribunale in ordine agli ipotizzati reati fine, anche alla luce della sintomatica
esclusione della gravità indiziaria per tre episodi, che si aggiungono a quelli
per i quali già il g.i.p. aveva ritenuto non integrato il requisito di cui all’art.
273 cod. proc. pen., in ogni caso, quanto al fatto estorsivo

sub D), il

ragionamento del Tribunale si assume inficiato sia dalla dedotta “equivocità
delle conversazioni” captate, sia dalla netta esclusione, ad opera della
presunta parte offesa, Pietro LO MAURO, “di aver ricevuto richieste estorsive
e di aver corrisposto tangenti”;
che, in ordine all’altro fatto estorsivo consumato, di cui al capo
d’incolpazione G), il ragionamento svolto dall’ordinanza impugnata non
sarebbe affatto “persuasivo”, essendosi in presenza di una “normale

contemplate dalla norma.

commessa di lavoro”, senza che abbiano asseritamente il minimo supporto
né l’assunto per cui le relative “condizioni economiche sarebbero state
svantaggiose e fuori mercato”, né il preteso “timore” della parte offesa;

che, quanto al tentativo estorsivo sub M), non si vede perché gli atti
intimidatori che il soggetto passivo avrebbe subito nel paese di Contessa
entellina, nel palermitano, dovrebbero essere addebitabili “a soggetti di un
altro paese lontano”, la stessa parte offesa avendo peraltro dato atto di aver
“incontrato solo una volta ed occasionalmente il Giuseppe Luciano” SPOTO,

che, con riferimento all’altro reato tentato, di cui al capo R), le conversazioni
valorizzate vedono come interlocutori soggetti terzi che parlano di certo “zio
Peppe”, onde il ritenuto coinvolgimento dell’odierno ricorrente sarebbe
“palesemente forzato e privo di un aggancio e di un riscontro fondati”;

che “i superiori argomenti, ancorati agli atti”, varrebero anche riguardo
all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991, avendo il Tribunale
distrettuale svolto argomentazioni del tutto generiche, applicabili “a qualsiasi
ordinanza in materia”;

che, per contro, sarebbero stati indebitamente ignorati “alcuni elementi
favorevoli all’indagato, illustrati oralmente e per iscritto con la memoria”
presentata in sede di riesame.
Quanto, poi, al tema delle esigenze cautelari, si assume che le doglianze

a suo tempo prospettate sarebbero state disattese “senza un doveroso esame”,
aderente ai fatti, tenuto conto della specifica posizione dello SPOTO, “del tutto
incensurato in materia di mafia”, ed assai in là con gli anni, sì da richiedere la
presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, della cui reale ricorrenza
non sarebbe stata offerta adeguata dimostrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’impugnazione proposta si palesa inammissibile, donde la declaratoria di

legge, cui seguono le statuizioni previste dall’art. 616 del codice di rito, nella
misura di giustizia indicata in dispositivo quanto alla sanzione a beneficio della
cassa delle ammende.
2.

Manifestamente infondata e, insieme, generica è la censura in punto di

difetto di autonoma valutazione: per un verso, infatti, l’affermazione del
Tribunale, circa l’inerenza del requisito di cui si lamenta la violazione al solo
profilo squisitamente valutativo, è assolutamente corretta (cfr., da ultimo, Sez.
6, sent. n. 46792 dell’11.09.2017, Rv. 271507); sotto altro profilo, l’ordinanza

con cui avrebbe “parlato in disparte, senza alcun seguito”;

impugnata si sofferma ampiamente sul tema, senza che il relativo ragionamento
sia stato preso in considerazione dal ricorrente, sia pur solo per confutarlo.
3.

Venendo, quindi, alle censure che investono il requisito della gravità

indiziaria, la sintesi che ne è stata compiuta in precedenza vale a dare contezza
di come esse consistano in mere e soggettive affermazioni, del tutto disancorate
dal cospicuo e convergente quadro indiziario che l’ordinanza impugnata – che già
sintomaticamente stigmatizza la genericità delle censure a suo tempo proposte in ogni caso evidenzia, con dovizia di particolari e linearità di ragionamento, sia

sia per ciascuno dei reati fine (aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991 compresa),
sulla scorta dell’inequivoco significato di dati probatori di indubbia genuinità,
perché tratti dal contenuto delle conversazioni captate in atti, con i quali, ancora
una volta, il ricorso ben si guarda dal confrontarsi: il che vale anche per il fatto
estorsivo di cui al capo D), per il quale solo il ricorso contiene il riferimento ad un
preciso elemento di segno contrario, costituito dalle dichiarazioni rese dal
soggetto vittima di un’estorsione mai denunciata, che peraltro non risulta
nemmeno siano state portate a conoscenza del giudice del riesame, il relativo
verbale essendo stato formato circa una settimana prima della celebrazione
dell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen. Essendo appena il caso di osservare,
conclusivamente, che il preteso mancato apprezzamento degli elementi
asseritamente offerti a discarico dalla difesa non è in alcun modo valutabile, per
la radicale genericità che connota la doglianza, che non si perita affatto di
specificare in cosa sarebbero consititi tali elementi e quale sarebbe stata la loro
incidenza nel discorso giustificativo sviluppato dal Tribunale.
4.

Eguale rilievo di genericità, ovvero di infondatezza manifesta, va ripetuto

con riferimento alla censura finale, in tema di esigenze cautelari.
Esclusa la pertinenza del pur operato cenno alla presunzione di cui all’art.
275 co. 3 del codice di rito, poiché del tutto estranea al ragionamento svolto
dall’ordinanza impugnata, il ricorso non specifica affatto le ragioni della pretesa
inadeguatezza delle argomentazioni del Tribunale circa l’eccezionalità delle
esigenze cautelari ravvisabili a carico dello SPOTO, in considerazione dell’età
ultrasettantenne del prevenuto, mentre, per ciò che attiene al profilo
dell’attualità, il giudice distrettuale risulta aver posto opportunamente l’accento
sulla peculiarità dell’addebito associativo per cui (anche) si procede nei confronti
del ricorrente, a maggior ragione alla luce del ruolo qualificato suo proprio: ciò di
cui, ancora una volta, l’impugnazione proposta tace.

4

■■•■•

per l’addebito associativo (anche in relazione al ruolo qualificato dello SPOTO),

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.

Il consigliere estensore

Il prsidente

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018

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