Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36862 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36862 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIMPANO VINCENZO N. IL 15/06/1965
BARILLARO BRUNO N. IL 16/06/1956
avverso la sentenza n. 2029/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
D’ Q
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
\
che ha concluso per
–),

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27.3.2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la
sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo,in data
2.2.2009,appellata da TIMPANO Vincenzo e BARILLARO Bruno,dichiarati
al furto di energia elettrica in danno dell’ENEL,loro ascritto nella qualità di
amministratori e legali rappresentanti della Fontedoro s.r.1.(il Timpano dal 4.7.2004,e
il Barillaro da tale data(condotta contestata in rubrica come acc.a carico della s.r.l. dal
febbraio al dicembre del 2004)-con aggravante della violenza sulle cose,esposte per
necessità alla pubblica fede-e segnatamente realizzando l’allacciamento abusivo alla
rete elettrica,con danno di rilevante gravità per l’ente erogatore.
Per tale reato il primo giudice aveva inflitto a ciascun imputato la pena di mesi sei di
reclusione,euro 500,00 di multa,con i benefici di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore nell’interesse dei due
imputati,deducendo:
1-l’erronea applicazione della legge penale,e la mancanza,contraddittorietà ed
illogicità della motivazione.
A riguardo censurava la decisione evidenziando che l’accertamento a carico degli
imputati risultava fondato sul presupposto che essi,nella qualità di amministratori,non
potevano ignorare la realizzazione della condotta materiale indicata nell’imputazione.
Il ricorrente riteneva invece carente la prova del dolo dei prevenuti,considerando
insufficienti le risultanze processuali; per il Barillaro rilevava altresì che il predetto si
era insediato nell’incarico di amministratore in costanza della somministrazione
abusiva di energia elettrica,da ciò desumendo la mancanza di dolo.
Per tali motivi si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per i due
ricorrenti.

responsabili del reato di cui agli artt.81 cpv.-110-624-625 n.2 e 7,61n.7 CP.,inerente

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso si rivela inammissibile.
Invero deve rilevarsi che la sentenza risulta adeguatamente motivata in merito
all’accertamento della responsabilità dei due imputati per il reato di furto,a loro
ciascun amministratore della ditta indicata in rubrica,la consapevolezza dell’indebita
fornitura di energia elettrica,che risultava realizzata tramite l’allacciamento abusivo
alla rete elettrica,elemento dal quale derivava l’omesso pagamento dei consumi
Deve ritenersi correttamente applicata la legge penale,quanto al concorso nel furto
aggravato,alla stregua dei pertinenti rilievi del giudice di merito,in ordine al ruolo
assunto dagli imputati,quali amministratori della s.r.1.,essendo gli stessi in tale qualità
consapevoli degli oneri finanziari per fornitura elettrica della ditta.
Le argomentazioni del difensore dei ricorrenti restano peraltro puramente ripetitive di
quanto rilevato dagli appellanti,e tendono alla diversa interpretazione delle risultanze
illustrate in sentenza,senza individuare i richiamati vizi di legittimità.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
La inammissibilità del gravame preclude la declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione,(v.Sez.III,sentenza n.42839 in dta 8.10.2009-RV 244999-)in riferimento
alla condotta maturata nel febbraio 2004,i1 cui termine sarebbe decorso in data
successiva alla sentenza di appello.
Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la
condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al
versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

ascritto,in concorso,avendo il giudice di merito evidenziato come dovesse attribuirsi a

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa
delle AmmendeRoma,deciso in data 16 aprile 2013.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere relatore

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