Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36862 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36862 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANDO GIOVANNI MARCELLO N. IL 06/04/1971
avverso la sentenza n. 961/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/11/201.;
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di RANDO Giovanni
Marcello per furto aggravato di energia elettrica (artt. 624-625 n. 2 c.p. : in Acicatena fino al
7\6\2006). Veniva, inoltre, confermata la pena irrogata di mesi 4 di reclusione ed C 103= di
multa, pena sospesa e non menzione.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
Invero la Corte di merito ha ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato sulla base
della accertata captazione, per lungo tempo, dell’energia tramite manomissione del contatore.
Alla luce di quanto esposto, le censure espresse dalla difesa sul punto, esprimono solo un
dissenso generico rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di legittimità,
non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che
soli, potrebbero qui avere rilievo.
Quanto alla invocata attenuante del risarcimento, essa non è stata riconosciuta, in quanto il
pagamento è avvenuto nel corso del procedimento e non prima del giudizio.
Circa l’entità della pena, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il
quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in
cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa rispetto
alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Infine, quanto alla prescrizione, la stessa si sarebbe maturata alla data del 7\12\2013,
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (del 26\11\2012), pertanto, la
inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., nella
specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il
ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000), Rv. 217266; Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004), Rv. 228349).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

D EPOSrrATA

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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la insufficienza della motivazione in
relazione alla affermata penale responsabilità, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 c.p.; la eccessività della pena e il mancato rilievo della prescrizione

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