Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36861 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36861 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANIZZA GIUSEPPE N. IL 21/02/1965
avverso la sentenza n. 723/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

ot.9

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce, riducendo la pena inflitta, ha confermato nei confronti
del ricorrente la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di
tentato furto aggravato;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando : 1) violazione dell’art. 606 co.1
lett. B ed E c.p.p.: inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 56, 624 e 625 n. 7

punto di condanna; 2) violazione dell’art. 606 co. 1 lett. B ed E C.p.p.: inosservanza e/o
erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 626 c. 3 C.P. nonché mancanza e/o
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione su detto punto di condanna; 3)
violazione dell’art. 606 co.1 lett. B ed E c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione della
legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
C.P. nonché omessa e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto;
– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità e alla qualificazione del reato (motivi sub 1 e 2), censura in fatto contenente una
ricostruzione degli accadimenti alternativa a quella esposta dai giudici di merito, a fronte della
congrua motivazione a fondamento della decisione, mediante a compiuta disamina delle
risultanze processuali in una doppia decisione conforme;
– rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
-ritenuto, quanto all’ultimo profilo di doglianza, che il ricorso è inammissibile giacché
manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione riguardo al mancato
riconoscimento dell’attenuante invocata, in ragione dell’accertata e non contestata entità
economica del danno;
-rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.

c.p. nonché mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione su detto

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