Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36860 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36860 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INGOLD ALEXANDER N. IL 11/04/1981
avverso la sentenza n. 4299/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Milano ha confermato nei confronti del ricorrente la sentenza
di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 c. 2 lett. c) cod.
strada;
– che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio
motivazionale riguardo alla circostanza dell’essere stato alla guida dell’autovettura, nonché in

– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione degli accadimenti alternativa a
quella esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua motivazione che pone a fondamento
della decisione le deposizioni dei carabinieri, mediante una compiuta disamina delle risultanze
processuali in una doppia decisione conforme;
– ritenuto, con riferimento alla censura concernente la misura della pena, che la censura è
manifestamente infondata perché interviene in un contesto di determinazione della pena in
misura prossima al minimo edittale, in cui per giurisprudenza costante di questa Corte di
legittimità l’obbligo motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio deve intendersi
attenuato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464);
rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.

ordine alla misura della pena;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA