Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36860 del 04/07/2018

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36860 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

AA

avverso l’ordinanza del 12/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Felicetta Marinelli, che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

udito il difensore, avv: Felice Lo Fumo, che ha insistito per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Il p.m. presso il Tribunale di Palermo impugna l’ordinanza indicata in

epigrafe, con cui il Tribunale del capoluogo, adito ai sensi dell’art. 309 del codice
di rito, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal
locale g.i.p. nei confronti di AA, ritenuto partecipe dell’associazione
per delinquere denominata “cosa nostra”, perché, alla stregua dell’incolpazione

Data Udienza: 04/07/2018

di cui al capo B) della rubrica provvisoria, quale “appartenente alla famiglia
mafiosa di Capizzi (ME), inserita nel mandamento di San Mauro Caste/verde
(PA)”, manteneva i contatti e partecipava “a numerosi incontri e riunioni con altri
membri dell’organizzazione sia dello stesso mandamento che con gli esponenti
delle famiglie mafiose della provincia di Agrigento, tra le quali quelle di San
Biagio Platani, Cammarata, San Giovanni Gemini e Bivona”. Laddove – secondo

l’impostazione dell’anzidetto provvedimento del Tribunale distrettuale della
cautela – la pur non contestata partecipazione del prevenuto alla “trasferta” del

si tenne in quella data, darebbe conto della sicura contiguità del prevenuto ad
ambienti mafiosi, ma sarebbe insufficiente a comprovare la sussistenza di un
rapporto di stabile ed organica compenetrazione del AA con il tessuto
organizzativo del sodalizio, così da consentire di individuare il reale contributo
causale dallo stesso assicurato alla consorteria: ciò in considerazione del fatto
che l’indagato, che indubbiamente ebbe modo di ascoltare significative
discussioni degli altri indagati, che viaggiavano all’interno della vettura da lui
condotta quale autista di Antonio Giovanni MARANTO – ripetutamente
condannato per violazione dell’art. 416

bis cod. pen. ed al tempo ritenuto

reggente della famiglia di San Mauro Castelverde – nondimeno non intervenne
mai nel corso delle discussioni medesime, né, tanto meno, fu ammesso a
partecipare al ricordato summit.

Donde la conclusione dell’insufficienza del

quadro indiziario, pur indubbiamente esistente, difettando in particolare “il
requisito della ‘stabilità’ della ‘messa a disposizione’ del soggetto indagato
nell’interesse dell’associazione criminale”, requisito non suscettibile di essere
integrato dalla ricorrenza del ruolo attribuito al AA, avendo il Tribunale
rilevato l’avvenuta documentazione, “nell’arco di oltre due anni di indagine”, di
soli ulteriori “due incontri con esponenti dell’associazione mafiosa, in data 1
marzo 2014 con il MARANTO, il QUARANTA e il NUGARA Giuseppe e, in data 30
giugno 2014, con il QUARANTA”, il quale ultimo, nel corso della collaborazione
con gli inquirenti di recente avviata, dopo aver palesato incertezze sul suo
nominativo, si è limitato a definirlo come “autista del MARANTO”.
2.

A detta del p.m. ricorrente le argomentazioni testé sintetizzate

tradirebbero, in primo luogo, la presenza di vizi alternativi della motivazione: la
tipologia dei discorsi affrontati, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno
– a tal fine appositamente ripercorsi con l’atto d’impugnazione – darebbe di per
sé prova della sussisistenza di un quadro indiziario connotato dalla richiesta
gravità, poiché “la comune presenza (prima, durante e dopo l’incontro del 23
aprile 2015) e la condivisione di svariati e significativi temi afferenti le dinamiche

23.04.2015, funzionale allo svolgimento di un vero e proprio summit mafioso che

interne associative (con esplicito riferimento a nomi, ruoli rivestiti, competenze
territoriali e ad imprese) non può che rappresentare la chiara ed univoca
disponibilità dell’indagato ad essere punto di riferimento per la gestione
dell’attività estorsiva (conoscendo quali lavori devono essere appaltati e, di
conseguenza, quali devono essere le imprese aggiudicatarie) ed in generale per
ogni tipo di questione riguardante la consorteria mafiosa, per cui si rende
necessario un intervento deciso e risoluto, con pieno controllo del territorio”. Ciò
a maggior ragione – si prosegue ancora – alla luce degli ulteriori due incontri che

reale valenza indiziaria – nonché in considerazione delle dichiarazioni da ultimo
rilasciate dal QUARANTA, anch’esse oggetto di svalutazione da parte del Collegio
giudicante, sulla scorta di una motivazione palesemente illogica, poiché la veste
di “autista del MARANTO” starebbe a significare il ruolo tutt’altro che “casuale o
occasionale” proprio del AA.
L’iter motivazionale di cui si è detto viene altresì censurato sotto il profilo
della violazione di legge: il Tribunale, infatti, per un verso, avrebbe
erroneamente richiesto il requisito della “certezza” dello stabile inserimento
dell’indagato in seno alla consorteria, in luogo di quello della “qualificata
probabilità”, sufficiente ai fini dell’adozione della misura di cui trattasi; per altro
verso, avrebbe fatto luogo ad una mera considerazione parcellizzata della
valenza indiziaria dei singoli elementi elementi acqusiti, anziché procedere alla
doverosa “valutazione unitaria” dei medesimi, così discostandosi dal consolidato
“indirizzo ermeneutico espresso dalla Suprema Corte”, di cui sono riportate
talune massime, significative altresì della non necessità della commissione di
reati fine ad opera del partecipe dell’associazione di stampo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’impugnazione proposta non è in grado di superare il previo vaglio di

ammissibilità.
2.

Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente parte pubblica ripercorrono

temi che sono stati tutti affrontati dal Tribunale della cautela, onde quella che il
p.m. palermitano propone è semplicemente la propria diversa “lettura” dei dati
indiziari acquisiti, a fronte di un percorso argomentativo che, pur sicuramente
non univoco, non può tuttavia di certo essere tacciato di illogicità manifesta, che
sola consentirebbe l’intervento censorio di questo giudice di legittimità,
coerentemente alla struttura ed alle finalità proprie del relativo giudizio.
Né è a dire che nel ragionamento giustificativo sviluppato dall’ordinanza
impugnata siano ravvisabili i denunciati profili di violazione di legge: il Tribunale

videro la presenza del AA – che il Tribunale cita, ma di cui non coglierebbe la

è esplicito nel significare che il quadro indiziario sottopostogli riveste una certa
consistenza, che tuttavia non assurge al livello “di gravità richiesto dall’art. 273
c.p.p. al fine dell’emissione di misure cautelari”, onde non ha pregio l’assunto
secondo cui il Collegio giudicante si sarebbe mosso nell’ottica della certezza della
prova, propria della fase dibattimentale. Mentre, per altro verso, non risulta
fondata neppure la censura di una disamina parcellizzata ed atomistica dei dati
di prova, ferma restando la comprensibile centralità attribuita all’episodio del 23
aprile 2015, anche alla luce della sostanziale genericità che connota gli altri

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018
Il consigliere estensore

Il preidente

elementi in atti, con valenza di mero supporto, ritenuto peraltro insufficiente.

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