Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36858 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36858 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TSAAVA DAVID N. IL 10/03/1980
ZUKHBAIA GIORGI N. IL 18/05/1986
avverso la sentenza n. 3619/2013 TRIBUNALE di BARI, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Bari -giudice monocratico- applicava agli imputati la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis c. I e
III, 625 n. 2 e n. 5 c.p.;
-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
violazione di legge ex art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio motivazionale;
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiannento e la disamina di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiannento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie, talché la motivazione è
sufficiente e adeguata;
o
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità de ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibilekiI ricorsO, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.
– Ritenuto che il motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, atteso che la pena risulta