Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36857 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36857 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLASCHE’ FRANCESCO N. IL 18/01/1969
avverso la sentenza n. 11/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione del giudice di primo grado
che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre a mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, con riferimento alle contestazioni attinenti all’esito dell’alcoltest e
alla rilevanza dell’accertamento sintomatico;

dell’alcoltest e della congrua motivazione in relazione all’andamento della curva alcolimetrica,
oltre e agli elementi di conferma desumibili dai dati sintomatici;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015

Il Consigliere estensore

– rilevato che i motivi sono manifestamente infondati in ragione dell’esito inequivocabile

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