Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36856 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36856 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERRONE PASQUALE N. IL 11/06/1948
avverso la sentenza n. 115/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GINOSA, del
18/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati , ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché prospetta
motivi generici.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel procedimento
speciale disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta
del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione
giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena,
sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di
pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente),
dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo
accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in modo illegittimo (Cass.
VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in
ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (rnillecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consgli re este or

1. L’imputato TERRONE Pasquale ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di cui all’art. 56-624-625-337 c.p.: acc.
in Laterza il 19\3\2011), dolendosi del trattamento sanzionatorio e in particolare della
violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e del mancato controllo della congruità della pena
concordata.

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