Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36856 del 03/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36856 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
c/
LOMBARDO DOMENICO, nato il 21/04/1992 ad Agrigento

avverso l’ordinanza del 17/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Simone Perelli, che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza;

udito il difensore, avv. Giuseppe Barba, che si è riportato alla memoria
depositata ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ai sensi

dell’art. 309 del codice di rito avverso il provvedimento con cui il locale g.i.p.
aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Domenico

A.,

Data Udienza: 03/07/2018

LOMBARDO, quale soggetto gravemente indiziato della commissione dei due
episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui ai capi HH) e
MM) della rubrica provvisoria, annullava l’anzidetta ordinanza ai sensi dell’art.
292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., in accoglimento dell’eccezione formulata
dalla difesa dell’indagato con apposita memoria, con conseguente immediata
rimessione in libertà del detto LOMBARDO.
2.

Premesso che il rispetto della prescrizione normativa lascia fermo il

legittimo ricorso a tecniche quali la motivazione per relationem,

purché sia

che, per effetto delle modifiche da ricondursi alla legge n. 47/2015, è stato
introdotto il potere di annullamento in capo al giudice del riesame, senza alcuna
possibilità di emenda del vizio avente ad oggetto il mancato esercizio del dovere
di motivazione, quale discendente dall’acritica ricezione delle argomentazioni del
p.m. istante, l’ordinanza in questione esprime la propria adesione al filone
giurisprudenziale più rigoroso, in materia di ordinanze cautelari concernenti una
pluralità indagati e/o una pluralità di addebiti, tale, cioè, da richiedere che la
prescritta valutazione autonoma sia individuabile per ciascuna posizione e con
riferimento ai singoli addebiti ipotizzati, nel rispetto dei principi costituzionali che
informano la materia in esame.
Quindi, l’ordinanza in questione prosegue, significando come, “sotto il
profilo cautelare [se non anche, con riguardo al capo sub MM) sotto quello
indiziario)”, il provvedimento a carico del prevenuto non consente di ritenere
presente alcuna valutazione critica ad opera del g.i.p., alla luce di una
motivazione consistente in “considerazioni generiche e ‘plurali’, prospettate per
tutti e per ciascuno dei soggetti indagati per delitti in materia di stupefacenti”,
non potendo peraltro dirsi soddisfatta la condizione anzidetta per il solo fatto
della “diversa graduazione delle misure cautelari in concreto applicate”, rispetto
alle richieste del magistrato procedente. Donde, appunto, il disposto
annullamento della misura a carico del LOMBARDO, che si sottolinea non essere
raggiunto da argomentazione alcuna in punto di esigenze cautelari, al punto che
il suo nominativo non risulta neppure citato, in parte qua, nel provvedimento
genetico.
3.

Avverso la pronuncia del giudice distrettuale della cautela propone ricorso

per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Palermo, che ne denuncia la
violazione di legge ed il vizio di motivazione.
4.

A quest’ultimo riguardo, rileva in primo luogo la ricorrente parte pubblica

come l’ordinanza impugnata risulti articolata in numerose pagine, ritenute perciò

assicurata l’autonomia del “profilo squisitamente valutativo” e dato atto altresì

contraddittoriamente necessarie per dimostrare la pretesa esistenza di una
motivazione solo apparente, e sia inoltre del tutto conforme ad altre di
annullamento, adottate sempre ai sensi dell’art. 292 co. 2 lett. c) del codice di
rito, a dimostrazione di come il Tribunale sia incorso in quello stesso vizio che ha
denunciato.
Assume quindi il p.m. impugnante che, dalla lettura dell’ordinanza
medesima, emerge che: 1) sono stati rappresentati gli “elementi di fatto
maggiormente significativi posti a carico degli indagati”; 2) è stata “effettuata

rilevanti a parere del giudice della cautela rispetto a quelli ben più ampi riportati
dal pubblico ministero nella sua richiesta”; 3) la richiesta cautelare formulata è
stata accolta solo parzialmente, “sia in relazione alle imputazioni che agli
indagati cui applicare la misura cautelare”; 4) a fronte di “76 richieste di
applicazione di custodia cautelare in carcere … il g.i.p. ha emesso 63 misure
cautelari, di cui 48 in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 5 obblighi di
presentazione alla p.g., escludendo la sussistenza di numerose fattispecie di
reato rispetto a quelle contestate e di aggravanti ad effetto speciale per taluni
reati (come ad es. l’art. 7 D.L. 152/1991)”.
Di qui la conclusione per cui ci si troverebbe al cospetto “di un
ragionamento intrinsecamente contraddittorio ed estremamente formalistico,
espressione di una visione ragionieristica e burocratica dello stesso complessivo
ruolo del Tribunale per il riesame e della disamina che lo stesso deve effettuare
del materiale sottoposto al suo vaglio”. Caratteristiche, queste ultime,
asseritannente deducibili anche dalla constatazione che, a fronte di un’ordinanza
“ovviamente redatta interamente con lo stesso metodo analitico-valutativo”, le
censure del Tribunale hanno riguardato solo 28 delle 63 misure cautelari
applicate, fermo il maggior numero di quelle richieste, come in precedenza
evidenziato.
5.

A detta del p.m. ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe altresì viziata

da mancata conformità alla legge, posto che essa si baserebbe “su una
interpretazione della disciplina sulla motivazione dei provvedimenti cautelari che
non ha alcun aggancio con il dettato normativo e con la sua interpretazione da
parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità”, anche ad aderire alla
esegesi più rigorosa proposta in materia, giusta la casistica ricavata dalle
pronunce di questa Suprema Corte.
Si rappresenta, sul punto, che lo stesso Tribunale dà atto dell’esistenza di
“parti dell’ordinanza custodiale che si differenziano dalla richiesta del pubblico
ministero in termini di valutazione degli elementi indiziari e della sussistenza

una selezione degli elementi addotti dal p.m.”, con la valorizzazione dei soli “più

delle fattispecie criminose” e, ancora, che il Tribunale medesimo – cui si rimarca
non competere “una valutazione stilistica sul provvedimento cautelare” – si
sarebbe limitato ad un erroneo apprezzamento “parcellizzato e settoriale”
dell’ordinanza genetica, anziché far luogo alla sua doverosa disamina
complessiva. Ed a tale riguardo il ricorrente evidenzia, riproducendone il testuale
tenore, i molteplici passaggi, diffusi nell’ambito della corposa motivazione del
provvedimento genetico ed ignorati dal Tribunale, sulla scorta dei quali il g.i.p.:
illustra, in via di sintesi, “gli elementi indiziari a carico degli indagati”;

della vicenda oggetto d’indagine, “in cui si rilevano i caratteri precipui del
percorso motivazionale adottato”, in rapporto alle “risultanze probatorie”,
alle “singole posizioni personali” ed alle “singole imputazioni”;
analizza le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
esplicita, riguardo alla specifica posizione del LOMBARDO, il percorso che ha
condotto all’adozione del provvedimento finale, in particolare ponendo
l’accento sul rigetto della richiesta di emissione della misura cautelare in
relazione al reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90, per poi dar
conto degli elementi indiziari, tratti dal tenore delle riprodotte conversazioni
intercettate, ritenuti significativi di un quadro di gravità indiziaria, quanto ai
già richiamati capi d’incolpazione HH) e MM);
si sofferma, infine, sulle esigenze cautelari “in relazione a tutti gli indagati”,
avuto riguardo “al contesto criminale in cui hanno operato ed ai precedenti
penali su di essi gravanti qualora sussistenti”, per il LOMBARDO valorizzando
la sua qualità di recidivo.
6.

Il 3 luglio, in coincidenza con la celebrazione della prefissata udienza, è

stata depositata memoria a firma del difensore del LOMBARDO, con cui lo stesso
ha denunciato “la genericità delle ragioni poste a fondamento della richiesta del
vaglio di legittimità e dunque l’inammissibilità del ricorso”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso non si sottrae al preliminare e doveroso vaglio di ammissibilità.

2.

Invero, a fronte di un provvedimento che è incentrato sul difetto di

motivazione in punto di esigenze cautelari – atteso che la sussistenza di eguale
vizio quanto al quadro indiziario relativo alla sola imputazione provvisoria sub
MM) è formulata in termini meramente possibilistici, ancorché obiettivamente
immotivati e, anzi, smentiti dalla precedente esposizione risultante dalla stessa
ordinanza del Tribunale – colpisce da subito l’evidente eccentricità del proposto

chiarisce la “premessa interpretativa indispensabile” ai fini della valutazione

ricorso, in amplissima parte dedicato alla pretesa sottovalutazione, ad opera dei
giudici del riesame, di molteplici passaggi, aventi principalmente ad oggetto
l’inquadramento generale della complessa vicenda oggetto d’indagine, rilevante
essenzialmente in chiave associativa, nonostante l’estraneità del prevenuto, ab
origine, alle varie articolazioni mafiose di cui al presente procedimento e la
ritenuta insussistenza, già con il provvedimento genetico (non impugnato sul
punto dal p.m.), quanto alla consorteria ex art. 74 D.P.R. 309/90 in cui lo stesso
era stato inserito in tesi d’accusa, giusta il capo LL) della rubrica provvisoria,

temporale, dal 6 gennaio al 15 febbraio 2014.
Di più, la rilevata eccentricità, seppur diversamente modulata, ricorre
anche con riferimento al tema oggetto del provvedimento impugnato, atteso che
qui il generalizzato riferimento al “contesto criminale in cui hanno operato” gli
indagati, di cui si è detto in precedenza, viene poi in concreto esplicitato
attraverso il richiamo alle presunzioni di legge, operanti per coloro raggiunti
dall’addebito di cui all’art. 416 bis cod. pen., ovvero da altri, aggravati ai sensi
del succitato art. 7, l’uno e gli altri – si ripete – del tutto estranei alle incolpazioni
elevate a carico del LOMBARDO; così come, per le medesime ragioni, non
pertinente è il richiamo alla generica contiguità degli indagati agli “ambienti
criminali facenti capo alle articolazioni dell’associazione mafiosa

cosa nostra,

facenti parte del mandamento della montagna ed altre articolazioni limitrofe”.
Mentre, per ciò che concerne “la gravità dei fatti” e “le modalità concrete di
realizzazione”, l’osservazione – oltre ad essere riferita sempre alla totalità degli
indagati, sì che risulta indirettamente confermato il rilievo del Tribunale circa la
riscontrata assenza di qualsivoglia argomentazione specifica, in tema di esigenze
cautelari, a carico del LOMBARDO – stride patentemente con i soli due addebiti
per i quali è stato reputato sussistente un quadro di gravità indiziaria nei
confronti del predetto, l’uno essendo afferente alla cessione di due grammi di
cocaina e l’altro a “5 pezzi” della medesima sostanza stupefacente, senza che
possa essere attribuita alcuna reale valenza, in senso contrario, al riferimento
– ancora una volta generico – alla contestazione della recidiva, che nel caso del
prevenuto è quella semplice di cui al primo comma dell’art. 99 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018
Il consigliere estensore

consorteria peraltro asseritamente operativa solo per un limitatissimo arco

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