Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36855 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36855 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBETTA RAFFAELE N. IL 02/12/1966
avverso la sentenza n. 4745/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 28
settembre 2012, con la quale, in riforma, quanto alla pena, di quella
di prime cure pronunciata dal Tribunale di Nola il precedente 9
gennaio, veniva condannato alla pena di anni due e mesi sei di
reclusione, perché riconosciuto colpevole, con l’applicazione della
continuazione, dei reati di cui agli artt. 2 e 7 1. 895/1967, 648 c.p., 3
1. 110/1975 e 697 c.p., propone ricorso per cassazione Barbetta
Raffaele, assistito dal difensore di fiducia, chiedendone
l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da violazione dell’art.
597 co. 2 n. 3 c.p., perché inflitta dal giudice dell’appello una pena
più severa di quella inflitta dal giudice di prime cure pur in assenza
di impugnazione da parte del rappresentante della pubblica accusa.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero palesemente erronea è la tesi sostenuta dalla difesa posto
che, in prime cure, l’imputato risulta condannato alla pena di anni
due e mesi otto di reclusione, pena erroneamente riportata nella sua
reale entità nel corpo della motivazione 41 giudice di secondo
grado.
Nessuna reformatio in peius è pertanto riscontrabile nella
fattispecie.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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