Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36855 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36855 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA GIOVANNI N. IL 15/01/1967
avverso la sentenza n. 702/2009 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Genova -giudice per le indagini preliminari- applicava all’imputato
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per plurimi reati di furto aggravato;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
nullità della sentenza per mancanza di motivazione;
-Rilevato che con motivi aggiunti l’imputato denunciava l’errato calcolo della pena, che

chiedendo, infine, la rinnessione in termini per messa alla prova ai sensi del combinato disposto
degli art. 175 c.p.p. e della I. 67/2014 art. 168 bis e ss c.p. e artt. 464 e ss. c.p.p.;
ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie, talché la motivazione è
sufficiente e adeguata;
– ritenuta la totale mancanza di interesse in ordine alla censura relativa alla misura della pena,
essendo stato denunciato un vizio che si risolve in un favor nei confronti dell’imputato e
rilevata, altresì. la non operatività della disciplina della messa alla prova nella presente fase
processuale (Cass. Sez. F, Sentenza n. 35717 del 31/07/2014 Rv. 259935 :”Nel giudizio di
cassazione l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla
prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., nè può altrimenti sollecitare l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l’incompatibilità del nuovo istituto con il
sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In
motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della
sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla
data della sua entrata in vigore, stante l’assenza di disposizioni transitorie, non determina
alcuna lesione del principio di retroattività della “lex nnitior”);
– Rilevato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e che la declaratoria di
inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

assumeva frutto di una riduzione ben superiore al terzo consentito ex art. 444 c.p.p.,

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15-4-2015.

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