Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36855 del 03/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36855 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
sul ricorso proposto da
LICATA ANTONIO, nato il 31/05/1991 ad Agrigento
avverso l’ordinanza del 15/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Simone Perelli, che ha concluso
per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Angelo Nicotra, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Il difensore di fiducia di Antonio LICATA (detto Sandro) ricorre per

cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di
Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 del codice di rito, ha confermato il
provvedimento del locale g.i.p., di sottoposizione del prevenuto alla misura degli

Data Udienza: 03/07/2018

arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata
allo spaccio di sostanze stupefacenti – ritenuto il ruolo organizzativo del
prevenuto – nonché a due episodi di spaccio di modesti quantitativi di cocaina
(gr. 0,5 e gr. 5), oggetto, rispettivamente dei capi DD), FF) e GG) della rubrica
provvisoria.
2.

Quattro sono le censure mosse dal legale ricorrente avverso l’ordinanza

anzidetta, di seguito sintetizzate, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.
In primo luogo, deduce il difensore ricorrente violazione . di legge e vizi

alternativi della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza di un quadro di
gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
A fronte di una “struttura piramidale” della contestazione cristallizzata nel
capo d’incolpazione, il Tribunale avrebbe omesso di offrire la necessaria
dimostrazione dei singoli passaggi integranti l’architettura del fatto di reato – e,
in particolare, della sussistenza dell’elemento costitutivo dell’accordo fra i
partecipi, significativo del “raggiungimento di una stabile e duratura ‘affectio
societatis’ tra il LICATA ed altri coindagati, funzionali alla commissione di ‘più
delitti fra quelli indicati nell’art. 73’, con una ‘organizzazione’ di mezzi economici
e di beni strumentali idonea allo scopo”, come comprovato dalla effettuata
disamina delle conversazioni in atti, quali nondimeno valorizzate, travisandole, in
chiave accusatoria – incurante altresì delle dichiarazioni rese dal coindagato
QUARANTA, divenuto nelle more collaboratore di giustizia, significative sia
dell’inesistenza dell’ipotizzata consorteria criminosa, sia, in ogni caso, del
coinvolgimento dell’odierno ricorrente al suo interno.
2.2

Analoghe doglianze sono mosse con riferimento alla ritenuta sussistenza,

in seno all’anzidetto addebito associativo, dell’aggravante di cui all’art. 7 dl. n.
152/1991, oggetto di ampia contestazione con apposita memoria difensiva, di
cui il Tribunale avrebbe nondimeno “totalmente” omesso il doveroso esame, e
comunque pienamente valide, essendo state anzi ulteriormente confortate dalle
già richiamate dichiarazioni del QUARANTA.
2.3

Violazione di legge e vizi di motivazione sono dedotti altresì con

riferimento ad entrambi i reati fine di cui ai capi FF) e GG), avuto riguardo sia
alla ritenuta sussistenza di elementi indiziari di carico, sia alla “omessa
valutazione degli elementi a discarico” offerti dalla difesa: nel primo caso, a
fronte dell’assunto proprio dell’ordinanza genetica – nel senso della sufficienza,
pur in difetto di traditio, dell’esistenza di un accordo per la cessione di sostanza
stupefacente, cui tuttavia il LICATA sarebbe estraneo, essendo in ipotesi
intercorso fra altri soggetti – si contrappone la diversa lettura operata dal

2.1

Tribunale, che parla di un’avvenuta cessione, senza però argomentare tale suo
convincimento; nel secondo caso, sarebbe stato indebitamente affermato il
concorso del ricorrente sulla base di mere conversazioni intercorse fra soggetti
terzi, come esplicitamente contestato con apposita memoria, ancora una volta
ignorata dal giudice distrettuale della cautela.
2.4

Allo stesso modo, con la quarta doglianza il difensore del LICATA censura,

ai sensi dell’art. 606, co. 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale non
abbia tenuto nella debita considerazione le obiezioni difensive in tema di

applicazione della custodia in carcere di cui all’art. 275 co. 3 c.p.p.”, si sarebbe
dovuto “motivare la sussistenza dell’attualità del pericolo concreto di
reiterazione”, a tal proposito tenendosi altresì presente, per un verso, il cospicuo
lasso di tempo decorso dalla commissione dei reati, avuto riguardo che la
contestazione giunge fino al dicembre 2015, essendo comunque i fatti valorizzati
dal g.i.p. “concentrati tra il dicembre 2013 ed il gennaio 2014”; per altro verso,
che il LICATA da un anno e mezzo si è trasferito in Belgio, dove risulta
attualmente residente, dopo esservi stato domiciliato, e dove svolge l’attività di
pizzaiolo, a significare l’intervenuta recisione con l’ambiente di Favara; ancora,
che il LICATA medesimo, avuta notizia del provvedimento cautelare emesso nei
suoi confronti, non ha esitato a rientrare immediatamente in Sicilia ed a
consegnarsi ai Carabinieri per essere sottoposto alla misura anzidetta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso proposto è solo parzialmente fondato, alla stregua delle

considerazioni che seguono.
2.

L’ordinanza offre un quadro coerente e significativo nel senso della

sussistenza dell’addebito associativo, attraverso il riferimento a chiare risultanze
offerte dal dato captativo, che il ricorso cerca di fatto di incrinare attraverso una
propria non consentita lettura, peraltro sintomaticamente circoscritta solo a
taluna delle conversazioni valorizzate (sola eccezione al discorso che precede
vale per la contestazione difensiva concernente la conversazione in cui compare
il riferimento ad “Antonio”, anziché a “Sandro” – nome con cui il LICATA viene in
effetti sempre indicato – relativamente alla quale, tuttavia, nulla viene detto in
ordine alla decisività, in effetti assai scarsa, atteso che l’ordinanza è chiara nel
valorizzare la conversazione in questione essenzialmente al fine di dar conto
della ripartizione dei ruoli nel contesto di una ribadita attività continuativa di
spaccio, connotata altresì da “dotazioni logistiche”, avente al vertice Giuseppe
QUARANTA). Né risponde al vero che non siano state tenute in considerazione le

esigenze cautelari, tenuto conto che, una volta “superata la presunzione di

affermazioni da ultimo rese, in veste di collaborante, dal menzionato QUARANTA,
poiché il provvedimento in esame le prende in esame, significando come esse
rispondano al chiaro tentativo di banalizzare e ridimensionare la vicenda, a
fronte del lineare significato delle captazioni in atti.
E’ tuttavia praticamente del tutto assente ogni annotazione in ordine alla
sussistenza dell’aggravante della mafiosità, avendo valenza meramente
apparente il riferimento ad una singola frase estrapolata da una conversazione
non meglio precisata, senza alcun riferimento al preciso contesto in cui essa
(“Quello per Cosa

Nostra spaccia”), onde consentire di cogliere il rapporto rispetto alla consorteria.
E ciò nonostante la relativa doglianza fosse stata prospettata innanzi al giudice
del riesame, sulla scorta della memoria in quella sede depositata, così come si
assume con il ricorso: ne consegue che, in parte qua, l’ordinanza va senza meno
annullata, spettando al giudice del rinvio ovviare a tale carenza di motivazione e
fornire appagante risposta, all’esito della sua libera determinazione, alla specifica
doglianza difensiva.
3.

Quanto al reato fine sub FF), il Tribunale dà conto della gravità del quadro

indiziario sussistente, sviluppando la propria motivazione secondo un iter logico
rettilineo e coerente e perciò non certo manifestamente incongruo, con il quale,
di fatto, il ricorso non si confronta.
Non altrettanto lineare è il provvedimento impugnato in ordine al reato di
di cui al capo GG), per il quale, tuttavia, integrando doverosamente la decisione
di cui trattasi con il provvedimento genetico, emerge anche in questo caso,
avuto riguardo alla chiarezza delle captazioni ed al loro serrato susseguirsi, un
quadro indiziario pienamente rispondente ai parametri di cui all’art. 273 cod.
proc. pen., cui non a caso il ricorso contrappone unicamente una stringata ed
apodittica affermazione di segno contrario.
4.

L’annullamento, per le sopra rappresentate ragioni, dell’ordinanza in

esame, relativamente all’aggravante delle modalità mafiose e della finalità di
agevolazione mafiosa, comporta che il giudice del rinvio debba far luogo altresì
alla rivalutazione delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento ben potrebbe
essere influenzato dalla decisione in ordine al punto precedente, a tal fine
potendosi comunque fin d’ora rilevare come l’affermazione del Tribunale, circa la
necessità di interrompere i contatti criminali conservati dal LICATA pur dopo il
trasferimento in Belgio, abbisogni di adeguata motivazione, che il giudice
distrettuale non ha affatto fornito.

viene resa ed alla persona destinataria dell’affermazione

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 7 L.
203/1991 in relazione al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990, e rinvia per
nuovo esame su tale punto e sulle esigenze cautelari al Tribunale di Palermo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018

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