Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36854 del 03/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36854 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARAO VINCENZO nato a ROTEMBURG( GERMANIA) il 31/12/1972

avverso l’ordinanza del 13/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso.
udito il difensore avv. RUSSANO Gianni che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro – a seguito
di istanza di riesame nell’interesse dell’indagato Vincenzo FARAO
avverso l’ordinanza cautelare emessa in data 28.12.2017 dal G.I.P.
distrettuale di Catanzaro con la quale è stata applicata al predetto la

quale è stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a
carico del predetto in ordine ai reati di cui ai capi 1)( art. 416 bis cod.
pen.) in relazione alla partecipazione alla associazione di stampo
‘ndranghetistico denominata Farao-Marincola e 93)(artt. 110,513 bis
cod. pen., 7 d.l. 152/91) in relazione alla imposizione monopolistica di
prodotti vinicoli nell’interesse della predetta consorteria.
2. Avverso la ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il
difensore del FARAO deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al c.d.
principio di autonoma valutazione del Giudice.
Il Tribunale non ha spiegato perchè non ha ritenuto condivisibili le
ragioni poste all’eccezione difensiva ed esposte nella memoria
depositata dinanzi allo stesso Tribunale – che deducevano in relazione ai
capi 1) e 93) il pedissequo ricalco da parte del Giudice della richiesta del
P.M. e la CNR del Ros di Catanzaro – limitandosi a riportare le medesime
considerazioni svolte in ordine ad altre posizioni, senza considerare in
maniera armonica i principi di diritto richiamati e spiegare, in relazione
alla singola posizione, il vaglio operato in ordine ai gravi indizi di
colpevolezza ed alle esigenze cautelari.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione (omissione degli
elementi e rilevi, in tema di gravi indizi ed esigenze cautelari, espressi
nella memoria depositata in udienza) in relazione alla contestazione di
cui ai capi 1) e 93), essendosi il Tribunale limitato al richiamo

per

relationem delle medesime considerazioni svolte dal primo Giudice.
In particolare, quanto al capo 1), il Tribunale non ha considerato
che il ricorrente non risulta avere rapporti di frequentazione con nessuno
dei presunti sodali né coinvolto in operazioni di ‘ndrangheta e che i
rapporti familiari non sono sintomo di mafiosità. Gli sporadici colloqui
con il padre Giuseppe FARAO sono ininfluenti, non essendo indicato né
dalle dichiarazioni dei collaboratori (compreso Francesco FARAO) né
nelle conversazioni intercorse tra i presunti sodali. L’offerta di prodotti
1

misura della custodia in carcere – ha confermato la decisione con la

posta in essere dal ricorrente non solo si è limitata ad un ristretto
periodo temporale di soli tre mesi ma è autonoma rispetto a quella
contestata a Vittorio Farao di Silvio ed a Vito Castellano. In ogni caso le
sole emergenze riferibili al capo 93) – sulle quali soltanto il Tribunale
sviluppa il suo ragionamento – non sono idonee a integrare la prova
della partecipazione alla presunta associazione.
Quanto al capo 93) si ribadiscono gli argomenti già prima esposti in

mancanza della prova dell’imposizione.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/91;
omessa valutazione della memoria difensiva.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione – con riferimento
al principio di autonoma valutazione – in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari ed alla carenza di eccezionali esigenze cautelari, non
essendo stata minimamente valutata la specifica posizione del
ricorrente, la sua personalità ed il lasso di tempo decorso tra gli episodi
contestati.
2.5. Con memoria difensiva si deducono le violazioni di legge ed il
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziario
relativamente al reato di cui al capo 93).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato.
2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto infondata l’eccezione
difensiva di nullità della ordinanza genetica per violazione dell’art. 292
comma 2 lett. c) cod. proc. pen. richiamando l’orientamento di
legittimità secondo il quale “in tema di misure cautelari personali, la
necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze
cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma
primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16
aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l’ordinanza, benché
redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M.
solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in
quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione
delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e
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ordine alla insussistenza degli elementi a riguardo, evidenziando la

non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell’intero complesso
delle sue articolazioni interne” (Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016,
Aliperti, Rv. 268523; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv.
270662).
I Giudici del riesame, a proposito, hanno valorizzato la rielaborazione
critica da parte del primo Giudice del materiale a sua disposizione,
considerato la complessiva ordinanza cautelare che non sempre aveva

posizioni ed altri capi di incolpazione, e l’operato “discernimento” in
ordine alla opportuna misura cautelare da applicare ai singoli indagati.
La conformazione di tale giudizio non risulta in alcun modo arricchita o
modificata dalla generica aggiunta finale contenuta nel provvedimento
impugnato secondo la quale la condotta del ricorrente è stata “descritta
e valutata” da parte del G.I.P..
3. Ritiene il Collegio di dover riaffermare il principio di diritto
espresso nella recente decisione espressa da questa Sezione con
sentenza n. 31370 ud. 19/06/2018, Berardi ( n.m.) secondo il quale “in
tema di misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma
valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi
di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc.
pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non può
ritenersi assolta quando l’ordinanza accolga la richiesta del

P.M. solo

per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in
quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione
delle misure non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione
critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, essendo
necessario che la autonoma valutazione del giudice sia espressa in
relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale
detto requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile
anche di ufficio”.
4. E’ incorso, pertanto, nel duplice vizio denunciato il provvedimento
impugnato che alla specifica eccezione di nullità della difesa vi ha
risposto senza alcuna considerazione delle sue ragioni e della
motivazione posta a base del provvedimento restrittivo a carico del
ricorrente – da un lato – limitandosi a considerare la complessiva
struttura espositiva della ordinanza e – dall’altro – valorizzando gli esiti
difformi dalle richieste dell’Accusa relativi ad altri soggetti indagati e ad

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aderito alla richiesta formulata dall’Accusa, con riferimento ad altre

altre imputazioni, o – ancora genericamente – il “discernimento” per ogni
singolo soggetto in merito alla misura cautelare ritenuta opportuna.
In tal modo la risposta dei giudici del riesame non si è conformata
all’obbligo di verifica personalizzata che è richiesta dal fondamentale
requisito della autonoma motivazione della ordinanza cautelare.
5. L’accoglimento del motivo, stante la sua natura pregiudiziale,
assorbe ogni altra questione prospettata dal ricorrente.

al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame che si attenga ai
principi di diritto enunciati.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui
all’art. 94 comma 1 ter disp att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 3.7.2018.

6. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio

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